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Legislatura XIII

Riferimenti normativi

Deliberazione del Senato della Repubblica del 3 aprile 1997, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario (delibera istitutiva)
Deliberazione del Senato della Repubblica del 26 maggio 1999, Proroga del termine di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997 recante: "Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario" (proroga)
Deliberazione del Senato della Repubblica del 14 giugno 2000, Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario" (proroga)

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Deliberazione del Senato della Repubblica del 3 aprile 1997, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario

Art. 1
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie, organizzative ed economiche, nonchè ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private di ricovero o di degenza e per verificare l'attuazione della normativa in materia, al fine di fornire al Parlamento valutazioni e proposte con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed alla eventuale necessità di modificare tale provvedimento.
2. A tal fine la Commissione acquisirà tutta la documentazione prodotta o raccolta nella XII legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 4 ottobre 1994.

Art. 2
1. La Commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie ed organizzative delle strutture di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alle problematiche concernenti l'accesso alle strutture stesse ed ai servizi ed il relativo funzionamento. La Commissione terrà conto particolarmente dei seguenti aspetti:
A) le liste d'attesa sia per il ricovero che per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche;
B) i tempi di degenza e l'utilizzazione delle strutture sanitarie per patologia e tipologia di indagini diagnostiche;
C) il fenomeno della migrazione sanitaria all'interno ed all'esterno del paese, per patologia e per tipo di prevenzione diagnostica e terapeutica;
D) la verifica dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università;
E) la riconversione degli ospedali e la riorganizzazione dei servizi territoriali;
F) lo stato di attuazione degli interventi urgenti in materia sanitaria programmati dal Governo;
G) la sicurezza del sangue;
H) l'individuazione e la distribuzione del personale all'interno delle strutture nonchè l'attività di formazione e di aggiornamento del personale stesso;
I) l'individuazione e la distribuzione sul territorio delle strutture ospedaliere nelle quali è possibile effettuare l'attività libero-professionale INTRA MOENIA, nonchè l'individuazione delle attività svolte;
L) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualità (VRQ) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari;
M) il sistema delle convenzioni e degli accreditamenti delle strutture private;
N) la verifica dello stato delle forme integrative di assistenza sanitaria;
O) la verifica dell'attuazione delle norme in materia di contenuto della spesa farmaceutica;
P) la verifica delle attività di prevenzione e recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza nonché dell'attività di prevenzione e cura delle infezioni da HIV e dell'utilizzazione dei fondi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135.

Art. 3
1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro due anni dalla data della prima seduta.
2. La Commissione, all'inizio di ciascun anno di attività, predispone un programma annuale dei lavori.

Art. 4
1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 162, comma 3, del Regolamento, assicurando la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 5
1. La Commissione può acquisire documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.
2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 6
1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie - ovvero concorre a compiere - atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 7
1. La Commissione si avvale delle collaborazioni che ritiene necessarie.

Art. 8
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

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Deliberazione del Senato della Repubblica del 26 maggio 1999, Proroga del termine di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997 recante: "Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario"

Art. 1
1. La commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario, istituita con deliberazione del Senato in data 3 aprile 1997, è prorogata fino al 24 giugno 2000.

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Deliberazione del Senato della Repubblica del 14 giugno 2000, Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario"

Art. 1
1. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario, istituita con deliberazione del Senato in data 3 aprile 1997, è prorogata fino alla conclusione della XIII legislatura.