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Legislatura XIII

Regolamento interno

(approvato nella seduta del 15 luglio 1997)

TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1. Compiti e poteri della Commissione
1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri secondo le norme e per le finalità previste dalla deliberazione del Senato della Repubblica 3 aprile 1997, istitutiva della Commissione medesima.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2. Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione
1. In caso si impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura stabilita dall'articolo 4 della deliberazione istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 3. Partecipazione alle sedute della Commissione
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato, specificamente addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato e dei collaboratori esterni, di cui al successivo articolo 20, comma 2.

Art. 4. Costituzione della Commissione
1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente del Senato per procedere alla elezione, fra i suoi componenti di due vice presidenti e di due segretari. Sono chiamati a fungere da segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.
2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i vice presidenti e un solo nome per i segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5. Funzioni del Presidente
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Può direttamente proporre alla Commissione il programma e il calendario dei lavori. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.
2. I vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6. Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza:
a)propone il programma e fissa il calendario dei lavori della Commissione;
b)esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgono nel corso dell'attività della Commissione alla quale riferisce;
c)delibera sulla nomina dei collaboratori esterni della Commissione;
d)decide in ordine al compenso da corrispondere ai collaboratori esterni della Commissione e alle altre spese di straordinaria amministrazione.
2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi ove lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un rappresentante di Gruppo.
3. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 7. Convocazione della Commissione
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, salvo casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da cinque dei componenti la Commissione per la discussione di specifici argomenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 8. Ordine del giorno delle sedute
1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta.

Art. 9. Numero legale per la validità delle sedute
1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 10.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederme la verifica.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 10. Deliberazioni della Commissione
1. Per le deliberazioni della Commissione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprendendosi in essi anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.
2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative alla redazione ed approvazione della relazione di cui al successivo articolo 18 ovvero per la elezione di membri dell'ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o cinque lo scrutinio segreto.
5. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presente in Commissione al momento in cui si apre la votazione è inferiore a quello previsto dal comma precedente, la domanda si intende ritirata.
6. In caso di constatate irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11. Durata degli interventi
1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.
2. E' fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 12. Pubblicità dei lavori
1. La pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante la pubblicazione del resoconto sommario nel bollettino Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica. Il Presidente può disporre la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico della seduta.
2. La Commissione può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
3. Il Presidente può disporre, di volta in volta, o per particolari fasi dell'inchiesta, la pubblicazione, in luogo del resoconto sommario, di un breve comunicato sui lavori che ometta l'indicazione del contenuto delle discussioni o delle audizioni libere o testimonianze formali ovvero dell'oggetto delle deliberazioni.
4. Su richiesta del Presidente o di due dei suoi componenti, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta. In tal caso non viene redatto il resoconto sommario o altro comunicato, nè può essere disposta la redazione del resoconto stenografico.

Art. 13. Norme applicabili
1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato della Repubblica.

TITOLO VI
MODALITA' E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14. Attività istruttoria
1. La Commissione procede alle indagini, agli esami e all'acquisizione dei documenti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Al di fuori dell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nelle ordinarie forme parlamentari.
3. La Commissione delibera, caso per caso, se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.
4. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.
5. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività di cui al successivo articolo 15 può essere svolta anche da una delegazione, previa delibera della Commissione.

Art. 15. Testimonianze e confronti
1. Nello svolgimento di esami testimoniali e confronti, le persone da ascoltare come testimoni possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo.
2. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.
3. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o se questa rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsablità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente.
4. Le persone imputate in un procedimento penale in ordine ai fatti sui quali indaga la Commissione o a fatti a questi connessi possono essere esaminate in sede di testimonianza formale, previa convocazione secondo le modalità stabilite dal comma 1.
5. La Commissione può procedere a confronti fra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze.
6. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Le domande possono essere poste dal Preidente anche sulla base di capitolati predisposti, salva sempre la possibilità di ulteriori domande da parte dei singoli commissari. Il Presidente decide sulla ammissibilità delle domande.
7. Alle persone ascoltate è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della testimonianza perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito.

Art. 16. Segreto funzionale
1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.
2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonchè le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete di cui al precedente articolo 12, comma 4.
3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro tasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

Art. 17. Archivio della Commissione
1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e per le opportune misure di sicurezza.
2. L'archivio di cui al precedente comma è liberamente consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 20, comma 2, e dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione.

Art. 18. Relazione conclusiva e menzione nella stessa di atti e documenti
1. La Commissione presenta al Presidente del Senato della Repubblica, entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.
2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.
3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19. Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnato dal Presidente del Senato della Repubblica.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 20. Collaborazioni esterne
1. La Commissione può avvalersi di un nucleo di un corpo di polizia per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria.
2. La Commissione si avvale altresì dell'opera di consulenti ed esperti (collaboratori esterni) cui spetta un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti.
3. I collaboratori di cui al comma precedente prestano giuramento circa l'osservanza del segreto di cui sono tenuti a norma dell'articolo 6, comma 1 della deliberazione istitutiva. Essi possono, secondo i criteri stabiliti dal Presidente, assistere alle sedute della Commissione e riferire alla stessa, limitatamente agli aspetti per i quali si svolge l'opera di consulenza.

Art. 21. Modifiche del presente regolamento
1. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche del presente Regolamento.