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Legislatura XV

Riferimenti normativi

Deliberazione 18 ottobre 2006 del Senato della Repubblica, Istituzione di una Commissione parlamentari di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (delibera istitutiva)

 
Art. 1
1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».

Art. 2
1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti, e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3
1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle «invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;
b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;
e) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;
f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;
g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

Art. 4
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite tossirne di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore del 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 5
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regola-mento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6
1. La Commissione conclude i lavori nel termine di due anni dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta al Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.


Roma, 18 ottobre 2006 Il Presidente: Marini