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Legislatura XV

Regolamento interno

(approvato nella seduta del 12 dicembre 2006)

TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1 (Compiti della Commissione)
1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 18 ottobre 2006, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2 (Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

Art. 3 (Partecipazione alle sedute della Commissione)
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 4 (Costituzione della Commissione)
1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.
2. Dei risultati dell'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5 (Ufficio di Presidenza)
1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.
2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6 (Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)
1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.
2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo, di norma, entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

Art. 7 (Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)
1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi che le abbiano formulate. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo. La durata di ciascuno dei suddetti interventi non può superare i cinque minuti.
2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8 (Convocazione della Commissione)
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9 (Ordine del giorno delle sedute)
1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10 (Numero legale)
1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.
2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento interno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell'articolo 20, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l'obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del presente Regolamento.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un
intervallo di tempo non inferiore a venti minuti ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Quest'ultima è in ogni caso tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale.
4. Qualora sia tolta la seduta ai sensi del comma 3, il Presidente, di norma, annuncia la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è
stata tolta.

Art. 11 (Deliberazioni della Commissione)
1. Fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
2. Per le deliberazioni in merito ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, per la deliberazione relativa all'approvazione di una proposta di relazione, presentata ai sensi dell'articolo 20, ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione. Prima della relativa votazione finale, il Presidente dispone l'accertamento del numero dei presenti.
4. La Commissione vota per alzata di mano, salvo il caso in cui almeno tre commissari richiedano la votazione nominale.
5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedentipresenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.
6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.

Art. 12 (Durata degli interventi)
1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.
2. E' fatta salva, tuttavia, la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13 (Pubblicità dei lavori)
1. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di due componenti.
2. All'inizio di ogni seduta la Commissione può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.
3. Nel corso della medesima seduta, la Commissione può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2.
4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.
5. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si redige e pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14. (Norme applicabili)
1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

TITOLO IV
MODALITA' PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15 (Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta e gruppi di lavoro)
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16 (Attività istruttoria)
1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.
2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante interrogatori o testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.
3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

Art. 17 (Interrogatorio, esame di testimoni e confronti)
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, comma 3, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, qualora lo ritenga utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.
3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento. della personadaascoltare nelleformepreviste dal codice di procedura penale.
4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.
5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.
6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.
7. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui ai commi da 1 a 6 può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
9. E' possibile altresì procedere all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, secondo le modalità previste dall'articolo 375 del codice di procedura penale, previo invio di un'informazione di garanzia, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 369 del codice di procedura penale, che contenga l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e la precisazione che l'informazione di garanzia viene inviata ai soli fini e per gli effetti dell'inchiesta parlamentare, senza alcuna incidenza in eventuali procedimenti penali attivati dall'autorità giudiziaria per lo stesso fatto. In caso di mancata presentazione della persona sottoposta ad indagini per atti di interrogatorio, senza che sia stato addotto legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'articolo 376 del codice di procedura penale.
10. In tutti i casi previsti nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 18 (Falsa testimonianza, reticenza o rifiuto di deporre)
1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19 (Regime degli atti e archivio della Commissione)
1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno siano oggetto di segreto funzionale o comunque non possano essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.
2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.
3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.
4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.
5. Gli atti depositati inarchivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato addetto alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.
6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale divieto si applica anche agli scritti anonimi.
7. I componenti della Commissione, il personale del Senato addetto alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione ai sensi del presente articolo.

Art. 20 (Relazioni)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione istitutiva, nonché ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

Art. 21 (Pubblicazioni di atti e documenti)
1. La Commissione può decidere di pubblicare specifici atti e documenti nel corso dei suoi lavori.
2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide, direttamente o mediante un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere pubblicati. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.
3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 (Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)
1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23 (Collaborazioni)
1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni previste dalla deliberazione istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori, comunicandone i nominativi alla Commissione.
2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori.
3. Il Presidente può disporre, senza la corresponsione di un compenso, collaborazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, comunicando i nominativi alla Commissione.
4. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione di cui all'articolo 19 del presente Regolamento. Essi svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.
5. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, che il Presidente designa, comunicandone i nominativi alla Commissione.
6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24 (Modifiche al Regolamento interno)
1. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche alle disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. Il testo e l'eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.
2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.