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Legislatura VI

Riferimenti normativi

Legge 14 aprile 1975, n. 103, Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*

TITOLO I
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

1. La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.
L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.
Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.
Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Essa è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.
La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti è competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6a.


2. La riserva del servizio allo Stato, di cui all'art. 1, comprende:
l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge;
la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.
Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente leggea.


3. Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;
indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;
approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;
formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;
analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;
riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;
elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8;
esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.
La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.


5. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato è gratuito.
La carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo è incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della società concessionaria, nonché con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge.
Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.
Formula altresì proposte da presentare al consiglio di amministrazione della società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.
Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali secondo le norme della Commissione parlamentare1.


6. Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta2.
Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.
La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, procede almeno trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:
a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessi;
c) alle esigenze di varietà della programmazione3.
La sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.
Contro le decisioni della sottocommissione è ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.
I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.


7. Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verità ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.
La richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o televisiva o al direttore del telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si è verificata.
Il direttore competente è tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata, senza ritardo, purché la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.
Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.
Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa legge.
La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilità penali e civili nelle quali si sia già incorsi.


8. Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui:
sei eletti dall'assemblea dei soci;
dieci eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.
Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice presidenti tra i suoi componenti.
Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge all'assemblea sociale.
Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi, per accettarne la rispondenza alle direttive ed agli schemi approvati; trasmette alla Commissione parlamentare periodiche relazioni sui programmi trasmessi.
Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo4.


9. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria5.


10. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggruppamento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare6.


11. Il direttore generale è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare.
A tal fine presiede all'organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione7.


12. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. L'aumento dell'indennità di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non è calcolata a questi fini.
Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro quindici giorni alla Commissione parlamentare che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.
In questo caso la Commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di cinque membri di cui due designati dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.
Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo

13. L'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:
assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 1 della presente legge;
garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;
favorire uno sviluppo del servizio che rispetti l'importanza e la molteplicità delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo dell'azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realtà del paese e in particolare con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le forze della cultura;
garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità.
Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, è impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse.
L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete. Ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene all'impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.
Delle proposte allo studio per i programmi, dell'andamento delle produzioni e della messa in onda è responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale. Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione generale.
Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.
I piani di trasmissione annuali, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono successivamente presentati alla Commissione parlamentare.
I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali è responsabile di fronte al direttore generale particolarmente dell'impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni.
Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale, realizzate nell'ambito delle competenze di legge, è istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale è responsabile di fronte al direttore generale.
Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto. I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica, sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti televisive.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.
Un vice direttore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.
Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi. Il consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predisporre le strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.
La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi e simili) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in genere, le attività commerciali sono effettuate direttamente o a mezzo di società collegate di totale o prevalente proprietà della concessionaria stessa8.


[...]

19. La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali9;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia10.


20. I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 4611.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 30812.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla L. 14 aprile 1956, n. 30813, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonché a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16 con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare14.


21. La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'art. 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.
La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.
Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.
Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi15.


22. La società concessionaria è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
Per gravi e urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi16.


23. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.
Il collegio è composto:
da due componenti effettivi e un supplente designati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
da tre componenti effettivi e un supplente eletti dall'assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa le indennità spettanti ai componenti il collegio.
Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge17.


TITOLO II

[...]

26. Spetta al Ministro per le poste e le telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.
L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone giuridiche; si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di Stati membri della C.E.E., a condizione di reciprocità;
godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.
Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli amministratori e i sindaci nonché i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati devono possedere i requisiti indicati al comma precedente.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di essa.
Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonché le modalità per la loro installazione.
Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione dell'autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, a seguito di calamità o di gravi necessità pubbliche.
L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dall'autorizzazione prevista all'articolo 30.
Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e violi i limiti stabiliti dall'articolo 24;
2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e degli impianti;
3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;
4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.
La decadenza è disposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4)18.


[...]
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

46. Dal 1° dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'art. 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113 , convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da «le attività pubblicitarie» fino alla fine), che perde effetto dal 23 gennaio 1975.
Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società Sipra può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dall'articolo 21 della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.
La nuova convenzione è approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della società concessionaria.
Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.


*La presente legge è stata abrogata dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la suddetta legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della stessa.

aCon sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della presente legge, nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale. Con altra sentenza 6 maggio 1987, n. 153, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del primo comma del presente art. 2 nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come novellato dall'art. 45 della L. 14 aprile 1975, n. 103.

1Abrogato dall'art. 7, L. 6 agosto 1990, n. 223.

2Comma così modificato dall'art. 25, L. 7 dicembre 2000, n. 383

3Comma così modificato dall'articolo unico, L. 28 febbraio 1980, n. 48

4Abrogato dall'art. 6, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

5Abrogato dall'art. 5, L. 25 giugno 1993, n. 206.

6Abrogato dall'art. 5, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

7Abrogato dall'art. 8, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

8Abrogato dall'art. 9, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

9Lettera così modificata dal comma 13 dell'art. 25, L. 3 maggio 2004, n. 112.

10Per la proroga delle convenzioni di cui al presente articolo vedi il comma 1248 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 131 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre le convenzioni approvate con tre D.P.C.M. 3 dicembre 2007.

11Comma così modificato dal comma 13 dell'art. 25, L. 3 maggio 2004, n. 112. Vedi, anche, la convenzione approvata con D.P.R. 23 settembre 2002.

12Recante l'approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni «R.A.I. - Radiotelevisione Italiana» per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.

13Recante l'approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni «R.A.I. - Radiotelevisione Italiana» per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.

14Per la proroga delle convenzioni di cui al presente articolo vedi il comma 1248 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 131 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre le convenzioni approvate con tre D.P.C.M. 3 dicembre 2007.

15Abrogato dall'art. 8, L. 6 agosto 1990, n. 223.

16Articolo abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 33, commi 2 e 3, del citato Testo unico.

17Abrogato dall'art. 7, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

18Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.