Legislatura VI
Regolamento interno
Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 13 novembre 1975*.
Art. 1
Esercizio dei poteri della Commissione
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e secondo le norme del presente regolamento.
Art. 2
Composizione e durata
1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è composta di venti deputati e venti senatori nominati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale.
2. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera si rinnovano i componenti della Commissione appartenenti a tale Camera.
3. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.
Art. 3
Sostituzione di membri
1. In caso di dimissioni, incarico governativo e cessazione dal mandato elettorale i membri della Commissione sono sostituiti da altri nominati con le stesse modalità di cui all'articolo 2.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee.
Art. 4
Costituzione della Commissione
1. La costituzione della Commissione ha luogo mediante l' elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari che formano l'ufficio di presidenza.
2. Ad ogni rinnovazione la Commissione è convocata per la sua costituzione dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa fra loro.
Art. 5
Votazione per la nomina dell'ufficio di presidenza
1. Nella prima riunione, che deve avvenire entro tre giorni dalla nomina dei componenti, la Commissione elegge il presidente. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza di tre quinti dei componenti la Commissione. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza,
si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il numero maggiore dei voti; è proclamato eletto quello che consegue la maggioranza.
2. Eletto il presidente si procede alla votazione per la nomina di due vicepresidenti e di due segretari.
3. Per tali elezioni ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un nome per i vicepresidenti e un nome per i segretari.
Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.
4. L'ufficio di presidenza decade ogni qualvolta la Commissione è rinnovata, anche se parzialmente ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, e i suoi membri sono rieleggibili.
5. Dei risultati delle elezioni è data comunicazione ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al presidente della società concessionaria ed alle regioni.
Art. 6
Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari
1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento e i principi generali comuni contenuti nei regolamenti della Camera e del Senato. Esercita altresì gli altri compiti espressamente attribuitigli dal presente regolamento.
2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione dei processi verbali.
3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente esercita i poteri di cui all'articolo 7, riferendo entro quarantotto ore all'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.
Art. 7
Funzioni dell'ufficio di presidenzaL'ufficio di presidenza:
a) organizza i lavori della Commissione e formula l'ordine del giorno delle sedute;
b) predispone la previsione annuale delle spese e il rendiconto;
c) esamina le richieste e le proposte dei membri della Commissione in ordine all'andamento dei servizi televisivi, previste dall'articolo 21;
d) esamina, eventualmente ad iniziativa del presidente, singoli problemi che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, sia di merito sia procedurali.
Per i compiti di cui ai punti a), c), e d) l'ufficio di presidenza delibera d'intesa con i rappresentanti designati dai Gruppi presenti nella Commissione.
Art. 8
Sottocommissione permanente per l'accesso
1. La sottocommissione permanente per l'accesso, prevista dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è composta di dodici membri nominati dal presidente della Commissione sulla base delle designazioni dei Gruppi presenti in Commissione. Nella composizione della sottocommissione si deve tenere conto della consistenza numerica dei gruppi stessi, ciascuno dei quali deve comunque avervi almeno un rappresentante.
2. Nella sua prima riunione, la sottocommissione elegge il presidente con le modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento.
3. La sottocommissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
4. Nelle deliberazioni sulle domande d'accesso, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
5. I membri della sottocommissione possono essere sostituiti, anche per singole sedute, da altri componenti la Commissione. La sostituzione deve essere preceduta dalla richiesta del parlamentare interessato e dalla comunicazione del rappresentante del Gruppo di appartenenza al presidente della sottocommissione.
Art. 9
Ricorsi contro le decisioni della sottocommissione
1. Le decisioni della sottocommissione sulle domande di accesso sono comunicate immediatamente agli interessati. Di esse è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.
2. Contro le predette decisioni possono essere avanzati ricorsi alla Commissione plenaria nel termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I ricorsi devono essere indirizzati al presidente della Commissione il quale provvede senza indugio alla nomina di un relatore. La discussione del ricorso deve avere luogo entro venti giorni dalla notifica dell'atto.
3. Le decisioni della sottocommissione sono altresì sottoposte alla Commissione plenaria se nel termine di dieci giorni dalla loro adozione è avanzata richiesta da parte di un quarto dei componenti la sottocommissione stessa. La richiesta è notificata al richiedente, il quale nel termine di dieci giorni dalla notifica può presentare al presidente della Commissione proprie memorie. Trascorso tale termine, si procede alla discussione in sede di Commissione plenaria. In caso di concorso di tale richiesta con i ricorsi di cui al comma precedente la discussione sarà congiunta e si concluderà con unica decisione.
Art. 10
Sottocommissioni e gruppi di lavoro
1. La Commissione demanda, anche in via permanente, l'esame di singole materie o questioni a sottocommissioni o a gruppi di lavoro referenti, i cui membri sono nominati dal presidente d'intesa con i Gruppi presenti nella Commissione.
2. Ogni sottocommissione o gruppo di lavoro si costituisce eleggendo nel proprio seno rispettivamente un presidente e uno o più coordinatori.
3. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro procedono all'esame e all'istruzione delle questioni loro demandate e riferiscono formulando, qualora lo ritengano opportuno, proposte.
A questo fine nominano per ogni affare uno o più relatori.
4. Le relazioni e le proposte debbono dare conto delle osservazioni delle minoranze.
5. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono convocati dal proprio presidente o coordinatore, anche su richiesta di un quarto dei propri componenti, o dal presidente della Commissione, per discutere argomenti determinati.
6. Si applica il comma quinto dell'articolo 8.
Art. 11.
Convocazione della Commissione
1. La Commissione si riunisce di norma almeno ogni quindici giorni.
2. La Commissione è convocata con avviso personale ai suoi componenti, diramato almeno quarantotto ore prima della riunione, salvo che il presidente comunichi al termine della seduta l'ordine del giorno della seduta successiva.
3. La Commissione può essere convocata in via straordinaria dai Presidenti delle due Camere congiuntamente per l'esame di questioni che incidono sulla sua funzionalità.
4. La convocazione straordinaria può altresì essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti la Commissione o dal Governo per la discussione di argomenti determinati. In tale caso il Presidente provvede a che la Commissione si riunisca entro cinque giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria di cui al quarto comma, tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta devono decorrere almeno tre giorni.
6. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.
Art. 12.
Validità delle deliberazioni e delle decisioni
1. Per la validità delle deliberazioni e delle decisioni della Commissione occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni e le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione, compresi gli astenuti, salvo quelle concernenti gli indirizzi, che sono adottate a maggioranza dei componenti.
3. In caso di parità di voti, la deliberazione o la decisione non è adottata.
Art. 13
Pubblicità dei lavori
1. Tutte le deliberazioni adottate dalla Commissione o dai suoi organi sono pubblicate negli Atti parlamentari. Dei lavori della Commissione e della sottocommissione permanente per l'accesso è pubblicato un resoconto sommario che contiene la sintesi delle opinioni espresse e delle conclusioni.
2. La Commissione può decidere che per determinate sedute sia pubblicato un resoconto stenografico.
3. La Commissione decide quali propri atti o documenti debbano essere trasmessi dalla società concessonaria per la messa in onda e di quali sedute richiedere la trasmissione diretta.
4. Qualora un quarto dei componenti la Commissione lo richieda, il presidente provvede a che la stampa e il pubblico seguano, in separati locali, la seduta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
5. La Commissione può assumere iniziative per favorire il più efficace rapporto con la realtà del Paese e in particolare con le regioni e con gli enti, istituti ed organismi di rilievo sociale, politico e culturale, promuovendo dibattiti sui problemi della formazione e dell'informazione radiotelevisiva.
Art. 14
Elezione dei componenti degli organi della società concessonaria
1. La Commissione elegge, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, dieci membri del consiglio di amministrazione della società concessonaria, di cui quattro scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali.
2.A tal fine, la Commissione procede ad una prima votazione per la scelta dei quattro membri di designazione regionale. Ciascun commissario scrive sulla propria scheda non più di quattro nomi prescelti nell'apposita lista di candidati. Vengono proclamati eletti coloro che raggiungono la maggioranza prescritta.
Qualora sia necessario, si procede ad ulteriori scrutini nei quali ciascun commissario scrive sulla propria scheda non più di tanti nomi quanti sono i membri che restano da eleggere.
3. Successivamente la Commissione procede alla elezione degli altri sei membri del consiglio di amministrazione con gli stessi criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili.
4. Per l'elezione dei componenti del consiglio sindacale della società concessionaria, si procede, con modalità analoghe, a due elezioni distinte, una per i due membri effettivi, l'altra per quello supplente.
Art. 15
Elezione del collegio commissariale
1.Nel caso di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, la relazione del collegio dei sindaci della società concessionaria è esaminata, per i necessari accertamenti, da un gruppo di lavoro.
2. Il gruppo di lavoro riferisce entro trenta giorni alla Commissione plenaria, appositamente convocata.
3. La Commissione, qualora dichiari la decadenza del consiglio di amministrazione e del direttore generale della società concessionaria, provvede immediatamente alla nomina del collegio commissariale.
4. Per la nomina dei cinque membri del collegio commissariale, si svolgono due votazioni, a scrutinio segreto, la prima per i due membri designati dall'assemblea degli azionisti, la seconda per gli altri tre.
5. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza dei due terzidei componenti la Commissione. Se non viene raggiunta la maggioranza prescritta, si procede a nuova votazione.
Art. 16
Poteri di direttiva
1. La Commissione, acquisiti i dati e le informazioni necessari, esercita, con le modalità previste dal presente regolamento, i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti le direttive per la società concessionaria.
2. La Commissione procede di norma, entro il mese di ottobre di ogni anno, agli eventuali aggiornamenti e modifiche delle direttive di cui al primo comma.
Art. 17
Pubblicità radiotelevisiva
1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Commissione raccoglie i dati e le informazioni necessarie per accertare i ricavi derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione,
relativi all'anno precedente e all'andamento di quello in corso, per valutarne le variazioni percentuali. Acquisisce altresì il parere della Commissione paritetica indicata dall'articolo 21 della legge n. 103 del 1975.
2. Entro il successivo mese di luglio, la Commissione stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo.
3. La Commissione formula gli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e la responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo.
Art. 18
Trasmissione degli atti
Per gli adempimenti dovuti, la Commissione trasmette gli atti necessari alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e e le telecomunicazioni, ai consigli regionali ed al consiglio di amministrazione della società concessionaria.
Art. 19
Regolamento per l'accesso e per le tribune
Con separati regolamenti, approvati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Commissione:a)stabilisce, su proposta dell'apposita sottocommissione, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e per le decisioni dei ricorsi contro le deliberazioni della competente
sottocommissione;
b)disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica», «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa».
Art. 20
Attività conoscitiva
1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei principi
regolatori delle indagini conoscitive della Camera e del Senato, quanti altri ritenga utile; può altresì, chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti, dati e informazioni.
2. D'intesa con la presidenza della società concessionaria, il presidente della Commissione può delegare rappresentanti della Commissione stessa ad accedere presso le sedi della società, per l'acquisizione di elementi utili allo svolgimento dei propri compiti.
3. I membri della Commissione possono richiedere al presidente di disporre per l'acquisizione di atti e di documenti della società concessionaria.
Art. 21
Iniziative dei membri della Commissione
I membri della Commissione possono far pervenire al presidente richieste e proposte in ordine all'andamento dei servizi radiotelevisivi.
Art. 22
Sede e dotazione economica
1. Alla Commissione sono attribuiti, a cura delle Presidenze delle due Camere, una sede propria e attrezzature materiali in grado di consentire il migliore adempimento dei propri compiti.
2. Alle spese per il funzionamento della Commissione provvedono le due Camere mediante apposito stanziamento nei rispettivi stati di previsione.
3. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate ai competenti organi delle due Camere i quali possono chiedere il riesame della spesa stessa.
Art. 23
Segreteria
1. La segreteria è composta da funzionari e da altri dipendenti delle due Camere assegnati dai rispettivi Presidenti, sentito l'ufficio di presidenza della Commissione.
2. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari competenze. Il presente regolamento e le sue modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
*Il regolamento è stato modificato con provvedimenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 11 agosto 1976, 29 maggio 1985 e 14 aprile 1994. A seguito delle modificazioni apportate da quest'ultimo provvedimento, che ha disposto, fra l'altro, la soppressione degli artt. 14, 15 e 17, la Commissione parlamentare di vigilanza ha provveduto alla stesura del presente testo coordinato, procedendo ad una nuova numerazione degli articoli in conseguenza delle suddette abrogazioni.
REGOLAMENTO PER L'ESAME DELLE RICHIESTE D'ACCESSO AL MEZZO RADIOTELEVISIVO
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai termini dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 10 del proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 17 novembre 1975, ha approvato nella seduta del 30 aprile 1976, il seguente "Regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo".
Art. 1
La richiesta di accesso deve essere indirizzata alla sottocommissione permanente per l'accesso.La richiesta deve contenere:a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione autenticata dei suoi rappresentanti;b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione autenticata;c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto;d) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza, dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;e) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;f) il contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle modalità di realizzazione.
Art. 2
Le richieste di accesso pervenute alla sottocommissione, una volta riscontrata la loro regolarità sotto il controllo del presidente, sono inserite con numerazione progressiva nell'apposito protocollo pubblico. Il presidente comunica alla sottocommissione nella seduta successiva l'elenco delle richieste di cui sia stata riscontrata l'irregolarità.Ai fini delle deliberazioni previste dall'art. 5, un collegio di relatori, composto dal presidente e da due commissari, determinati secondo appositi turni mensili, procede all'istruzione delle singole richieste pervenute, riferendo sulle proposte con relazione motivata (1).
Art. 3
La relazione deve essere presentata al presidente della sottocommissione che la iscrive nell'ordine del giorno della prima delle sedute di cui al comma seguente.La sottocommissione, convocata in apposite sedute, procede all'esame, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle richieste di accesso sulla base della relazione che è distribuita ai membri della sottocommissione di norma almeno sette giorni prima della riunione (1).Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il testo della decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione. Di esso è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.
Art. 4
I ricorsi di cui al secondo comma e le richieste di cui al terzo comma dell'art. 9 del regolamento della Commissione devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano. Con essi non possono proporsi nuove richieste di accesso.I ricorsi e le richieste sono ricevuti dalla segreteria della sottocommissione e possono essere altresì inoltrati col mezzo di raccomandata o del telegrafo alla segreteria predetta. In tal caso fa fede della data il timbro dell'ufficio postale di inoltro.I ricorsi di cui al secondo comma del citato art. 9 devono contenere la sottoscrizione autenticata dei rappresentanti del soggetto richiedente. Nella discussione per la sottocommissione interviene il suo presidente o altro membro da questa designato.I ricorsi e le richieste di cui al primo comma del presente articolo non sospendono la esecuzione dei piani di programmazione trimestrale ai quali si riferiscono.
Art. 5
Ai fini degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la sottocommissione procede alla comparazione delle richieste di accesso. Suddivide le richieste in categorie e delibera quindi su ciascuna di esse, secondo il disposto del quarto comma dell'art. 3, dando la preferenza alle richieste che, quanto ai soggetti e ai contenuti, non abbiano già costituito o non stiano per costituire oggetto delle tribune o dell'informazione complessivamente resa dalla concessionaria. La sottocommissione determina altresì i tempi minimi di trasmissione per i soggetti ammessi all'accesso in sede locale.Gli atti relativi sono trasmessi alla concessionaria.
Art. 6
La sottocommissione, preliminarmente alle sedute di cui al terzo comma dell'art. 3, indica ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della L. 14 aprile 1975, n. 103, le modalità di programmazione delle trasmissioni dell'accesso, sentita la concessionaria.L'ammissione all'accesso non esonera la persona responsabile, agli effetti civili e penali, dal rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti.La sottocommissione vigila sul rispetto degli impegni derivanti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 6 della citata legge n. 103 del 1975.La sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fisserà appositi spazi nelle trasmissioni dell'accesso.Gli accedenti organizzano autonomamente il proprio programma ed hanno facoltà di avvalersi della collaborazione tecnica e redazionale della concessionaria (2).Qualora i programmi presentino caratteristiche che possano apparire non corrispondenti a quelle indicate nel sesto comma dell'art. 6 della L. 14 aprile 1975, n. 103, la concessionaria informa immediatamente la sottocommissione la quale adotta, entro la data fissata per la diffusione di essi, le decisioni del caso (2).
Art. 7(3)
I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi procedono, ai sensi del precedente art. 5, all'esame delle richieste di accesso in sede locale, deliberano su di esse e provvedono alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni.L'accertamento positivo, operato in sede nazionale, della specificazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale.I comitati comunicano le proprie deliberazioni ai richiedenti i quali possono avanzare ricorso entro dieci giorni al competente Comitato, il quale decide in via definitiva sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.Il Comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla sottocommissione permanente per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti.Il piano diventa esecutivo se la sottocommissione non formula al riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi.Ove la sottocommissione formuli osservazioni, il comitato adegua ad esse il piano, ovvero avanza ricorso alla Commissione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del regolamento della Commissione parlamentare.I soggetti, i cui programmi di accesso già ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della sottocommissione ovvero della decisione della Commissione, esclusi ad opera del comitato dal piano trimestrale, possono avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma.Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.
Art. 8
I Comitati regionali regolano l'accesso alle trasmissioni regionali sulla base della legge 14 aprile 1975, n. 103, del regolamento della Commissione e del presente regolamento.A tal fine provvedono alla definizione di un proprio regolamento che diventa esecutivo se la Sottocommissione, nel termine di sessanta giorni dalla sua trasmissione, non formula osservazioni
Art. 9
In coincidenza dell'avvio delle trasmissioni dell'accesso la Commissione provvederà a fissare le norme ed i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della L. 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 10
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Commissione parlamentare. Esso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica.(1) Comma così sostituito con determinazione dei Presidenti delle due Camere 19 aprile 1977 (Gazz. Uff. 26 aprile 1977, n. 111).(2) Comma aggiunto dalla determinazione delle due Camere pubblicate nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1982, n. 23.(3) Articolo modificato il 14 aprile 1994.