Legislatura III
Riferimenti normativi
Legge 31 luglio 1959, n. 617, Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo
Art. 10.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati designati dai Presidenti delle due Camere, le norme necessarie per il riordinamento degli Enti e organi turistici nazionali, provinciali e locali, avendo cura di assicurare nella loro composizione la rappresentanza più idonea degli interessi turistici e, per gli Enti periferici, la rappresentanza delle Amministrazioni provinciali e comunali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, rispettando l'autonomia degli stessi Enti periferici e attuando il coordinamento delle loro attività.
Le norme predette saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.