senato.it | archivio storico

Riordinamento di enti e organi turistici

Commissione parlamentare per il parere sulle norme necessarie al riordinamento degli enti e organi turistici nazionali, provinciali e locali

Sintesi

III legislatura (12 giugno 1958 - 15 maggio 1963)

La Commissione, composta da 9 senatori e 9 deputati, fu nominata ai Presidenti del Senato e della Camera rispettivamente il 29 ottobre e il 5 novembre 1959.

Il disegno di legge Istituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport, di iniziativa governativa, fu presentato in Senato (n. 456) l'8 aprile 1959 con procedura d'urgenza. Assegnato alla Commissione Presidenza del consiglio e interni, fu esaminato in sede referente dal 16 aprile al 5 maggio 1959 e discusso dall'Assemblea il 19, 20, e 21 maggio 1959, data, quest'ultima, in cui fu approvato con emendamenti. Trasmesso alla Camera (n. 1252) il 23 maggio 1959, fu esaminato in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali nel giugno 1959, per poi essere discusso dall'Assemblea il 7, 8, e 9 luglio 1959, quando fu approvato con emendamenti. Trasmesso di nuovo al Senato (n. 456-B) il 10 luglio 1959 ed esaminato in sede referente il 15 luglio 1959 dalla Commissione Presidenza del consiglio e interni, fu discusso e approvato definitivamente il 15 luglio 1959 dall'Assemblea di Palazzo Madama. Divenne la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva della Commissione consultiva in titolo.

La presentazione del disegno di legge governativo trovava la sua ragione d'essere essenzialmente in alcuni fattori che caratterizzavano l'Italia come un Paese eminentemente turistico: dal punto di vista socio-economico, il turismo era tra le più grandi industrie italiane, «[l'industria] più spontanea, la più confacente alle condizioni geografiche, climatiche, storiche, culturali, economiche del nostro Paese, che appunto per queste sue eminenti ed insuperabili caratteristiche si distingue da tutti gli altri Paesi» (Atto Senato n. 456-A, III legislatura). Il turismo, rispetto ad altri comparti del terziario, era particolarmente confacente all'economia italiana, «poiché [esso] non richiede materie prime, di cui si abbia necessità di importazione dall'estero, non esige grandi impieghi di capitali, ma utilizza e mette in valore l'opera dell'uomo che in Italia abbonda» (Atto Senato n. 456-A, III legislatura). Inoltre, tale settore tendenzialmente utilizzava denaro proveniente soprattutto dal risparmio privato, impiegato per lo più nella costruzione o ristrutturazione di alberghi. Il turismo non aveva, a ogni modo, importanza solo per le sue ricadute sull'economia interna, ma aveva ormai conquistato una particolare rilevanza sociale, culturale e politica anche a livello internazionale, in quanto la conoscenza reciproca sollecitata dai viaggi e dai movimenti di persone facilitava i rapporti di vicinanza con gli altri Paesi, favorendo così un'amicizia fra i popoli e, in ultimo, una conseguente pacifica convivenza internazionale (Atto Senato n. 456, III legislatura).

L'esigenza, quindi, di definire una politica del turismo necessitava dell'esistenza di un unico organo centrale, preposto a tale funzione, che la potesse qualificare e coordinare: fino ad allora la Presidenza del Consiglio aveva svolto il ruolo di ricovero di branche amministrative che, essendo di difficile collocazione, «furono affidat[e] nell'immediato dopoguerra alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, pur non rientrando, per la loro particolare natura, nelle peculiari funzioni di questa» (Atto Senato n. 456, III legislatura). In ottemperanza all'articolo 95 della Costituzione, il quale stabilisce che «la legge [...] determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri», venne quindi presentato il disegno di legge citato, che avrebbe istituito il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport, nonché avrebbe messo ordine agli enti turistici.

Il disegno di legge prevedeva due deleghe in capo al Governo: la prima, finalizzata «ad emanare [...] le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport, [...]» (art. 6); la seconda, finalizzata ad emanare [...] le norme necessarie per il riordinamento degli Enti turistici nazionali, provinciali e locali, avendo cura di contemperare le esigenze di autonomia dei singoli Enti con la necessità di assicurare il più efficiente coordinamento della loro attività, nell'interesse dello Stato [...].» (art. 7). Per entrambe le deleghe, la proposta governativa non faceva cenno all'istituzione di una Commissione consultiva avente il compito di fornire il parere sugli atti legislativi delegati. Durante la discussione presso l'Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta pomeridiana del 21 maggio 1959, furono approvati due emendamenti del senatore Gerolamo Lino Moro: il primo chiedeva di eliminare la materia dello sport dalle competenze dell'istituendo Ministero; il secondo, concernente la delega espressa nell'articolo 7, prevedeva l'istituzione di «una Commissione interparlamentare composta da sette senatori e sette deputati designati dai Presidenti delle due Camere» per l'espressione del relativo parere. Illustrando quest'ultimo suo emendamento, il senatore così si espresse: «Penso, signor Ministro, che la necessità di questa Commissione parlamentare possa essere apprezzata e condivisa dal Governo [...]. Col mio emendamento vorrei, d'altra parte, tentare di comporre gli opposti punti di vista che si sono manifestati fra chi sostiene l'impossibilità di delegare il Governo a legiferare in questa materia, in quanto vi sarebbe una troppo pesante rinuncia dei diritti del Parlamento, e coloro che sono d'avviso contrario. Con l'istituzione di una Commissione interparlamentare, i punti di vista del Parlamento potranno infatti essere formulati e tenuti presenti nell'esercizio della delega».

Sarà, poi, durante la discussione presso l'Assemblea di Montecitorio - precisamente nella seduta pomeridiana del 9 luglio 1959 - che verrà presentato un emendamento dal deputato Barbieri e altri, con il fine di aumentare il numero dei membri della Commissione da sette a dieci componenti per ciascun ramo del Parlamento; dopo una modifica suggerita dal relatore della Commissione Affari costituzionali, Roberto Lucifredi, che avrebbe portato a nove deputati e nove senatori la composizione della Commissione consultiva, l'emendamento venne approvato.