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Legislatura VI

Riferimenti normativi

Legge 15 febbraio 1973, n. 25, Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13

Art. 1
La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, e al 31 dicembre 1972 con legge 19 ottobre 1970, n. 802, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1975, per gli stessi fini, esclusi quelli di cui alla lettera c).

Art. 2
Restano ferme le disposizioni richiamate nell'art. 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

Art. 3
Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, sino al 31 dicembre 1975, con la procedura di cui al precedente art. 2, decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare la legislazione vigente alle esigenze del funzionamento dell'unione doganale prevista dai trattati ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e con legge 21 dicembre 1972, n. 826, in esecuzione degli obblighi e secondo i principi ed i criteri contenuti nei trattati suddetti e nelle relative disposizioni di attuazione adottate dai competenti organi comunitari.