Tariffa generale dei dazi doganali
Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
Commissione parlamentare sulle norme delegate in materia di nuove tariffe generali dei dazi doganali
Sintesi
I legislatura (8 maggio 1948 - 24 giugno 1953)
II legislatura (25 giugno 1953 - 11 giugno 1958)
III legislatura (12 giugno 1958 - 15 maggio 1963)
IV legislatura (16 maggio 1963 - 4 giugno 1968)
V legislatura (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972)
VI legislatura (25 maggio 1972 - 4 luglio 1976)
VII legislatura (5 luglio 1976 - 19 giugno 1979)
VIII legislatura (20 giugno 1979 - 11 luglio 1983)
La Commissione, composta da 20 senatori e 20 deputati, fu nominata dai Presidenti del Senato e della Camera rispettivamente il 2 e il 4 febbraio 1950. Presidente: on. Corbino.
Nella II legislatura fu nominata il 6 ottobre 1953. Presidente: sen. Medici, poi sen. Salomone.
Nella III legislatura fu nominata il 25 luglio 1958. Presidente: sen. Salomone (deceduto il 1° novembre 1960).
Nella IV legislatura fu nominata il 19 giugno 1963 e fu sciolta il 31 dicembre 1964 per scadenza del termine di cui alla legge 26 gennaio 1962, n. 6.
La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di nuove tariffe generali dei dazi doganali fu nominata dai Presidenti della Camera e del Senato rispettivamente il 18 e il 19 febbraio 1965.
Nella V legislatura fu nominata al Senato e alla Camera il 26 luglio 1968 e si è costituita il 5 dicembre 1969. Presidente: on. Gitti Salvatore, eletto il 5 dicembre 1969.
Nella VI legislatura fu nominata al Senato e alla Camera rispettivamente il 4 e il 9 agosto 1972.
Nella VII legislatura fu nominata al Senato e alla Camera l'8 giugno 1977 e si è costituita il 14 luglio 1977. Presidente: sen. Pinna Pietro, eletto il 14 luglio 1977.
Nell'VIII legislatura fu nominata al Senato e alla Camera il 6 novembre 1980 e si è costituita il 13 gennaio 1981. Presidente: sen. Scevarolli Gino, eletto il 13 gennaio 1981.
Il disegno di legge Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali, di iniziativa governativa, fu presentato alla Camera (n. 638) il 22 giugno 1949 e discusso dal 15 al 17 novembre 1949 dall'Assemblea di Montecitorio, data in cui fu approvato con emendamenti. Trasmesso al Senato (n. 716) il 20 novembre 1949, fu discusso dall'Assemblea dal 9 al 21 dicembre 1949, quando fu approvato definitivamente. Divenne la legge 24 dicembre 1949, n. 993, istitutiva della Commissione in titolo.
Nel 1949, anno in cui fu presentato al Parlamento il disegno di legge governativo, il sistema doganale italiano attraversava una fondamentale fase di transizione. La fine della seconda guerra mondiale aveva portato con sé mutamenti strutturali d'ordine politico ma anche economico, sia per le singole economie nazionali che per l'economia mondiale nel suo complesso. In particolare, l'attività produttiva italiana, da sempre dipendente dalle importazioni di materie prime e di semilavorati, in quel momento storico necessitava di una maggiore apertura al commercio internazionale, sebbene la politica doganale italiana, nel secondo dopoguerra, fosse ancora vincolata a una tariffa protezionistica emanata nel 1921 che, però, non era più rispondente alle nuove esigenze economiche del paese: tale tariffa doganale, introdotta con il Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806 - pur rappresentando una svolta fondamentale nella storia economica italiana, sostituendo la vecchia e ormai obsoleta tariffa del 1887 - introdusse un sistema fortemente mirato a difendere le industrie nazionali nate o potenziate durante la Prima guerra mondiale (in particolare la siderurgia, la meccanica e la chimica). Elaborata ben prima della data della sua emanazione, era basata su studi precedenti alla prima guerra mondiale: come viene detto nella Relazione che accompagnava il disegno di legge governativo, tale tariffa «era già pronta sin dal 1917; né si ritenne possibile ed opportuno apportarvi alcun mutamento sostanziale nell'agitato periodo che seguì alla cessazione delle ostilità [...]. Sostanzialmente la tariffa del 1921 era, dunque, già vecchia al momento in cui fu emanata, perché la tecnica produttiva aveva già subito, nel corso della guerra, mutamenti per nulla trascurabili, e non minori cambiamenti erano intervenuti nella struttura economica del nostro paese» (Atto Camera n. 638, I legislatura).
La svalutazione della moneta determinata dalle vicende connesse alla seconda guerra mondiale, le difficoltà del dopoguerra e la fase di incertezza monetaria che ne derivò, consigliarono di evitare una rivalutazione dei dazi specifici fissati dalla tariffa del 1921 ancora vigente; si decise invece di rivalutare il «diritto di licenza», un precedente tributo applicato sulle importazioni in Italia, utile a frenare l'inflazione in un periodo di forte instabilità economica e a gestire il divario tra i tassi di cambio.
Istituito con il Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, e concepito originariamente dal regime fascista come barriera protezionistica, tale tributo colpiva le licenze di importazione e non veniva applicato in base alle unità fisiche della merce (peso, volume o pezzi, come faceva la tariffa del 1921), ma in percentuale (ad valorem) sul valore economico dichiarato dei beni.
Nel secondo dopoguerra, in presenza di una forte inflazione, il governo italiano decise di sfruttarlo come vera e propria imposta doganale: da piccolo diritto accessorio del 3%, si trasformò rapidamente nella principale imposta sulle merci estere, superando per importanza i vecchi dazi doganali ormai svalutati dall'inflazione. Con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822, il governo aumentò drasticamente il «diritto di licenza» fissandolo al 10% sul valore delle merci importate, ma tale tassazione creò una situazione difficilmente sostenibile per l'economia italiana, andando ad incidere sui costi di produzione di tutti i prodotti che utilizzavano materie prime e semilavorati di provenienza estera. Il «diritto di licenza» gravava, infatti, indiscriminatamente sulle materie prime, sui prodotti semilavorati e sui prodotti finiti, contribuendo ad aumentare non solo i costi di produzione, ma anche i prezzi del mercato interno. Ciò sollevò all'epoca non pochi dibattiti politici sull'opportunità di mantenerlo durante la fase di stabilizzazione economica: come evidenziato da economisti del calibro di Luigi Einaudi, la coesistenza di questo diritto ad valorem e dei vecchi dazi doganali generava quanto meno una forte incongruenza nei metodi di esazione della dogana. Spinta, quindi, da ragioni di opportunità economica, l'Italia abolì definitivamente il provvedimento con la legge 15 giugno 1950, n. 330, sostituendolo con il più leggero e conforme «diritto per i servizi amministrativi» pari allo 0,50% del valore delle merci.
Il cambiamento sostanziale avvenne, però, con l'approvazione della legge 24 dicembre 1949, n. 993. L'approvazione di tale legge, che delegava il Governo a emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali, poi varata con D.P.R. 7 luglio 1950, n. 442, va inserita nel contesto internazionale dell'epoca: stabilire una nuova tariffa significava dotarsi di uno strumento di cui disponevano anche altri Paesi al fine di «poter partecipare con efficacia alle conferenze e trattative internazionali intese ad imprimere un carattere solidale agli sforzi di ricostruzione mondiale» (Atto Camera n. 638, I legislatura).
La nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, che li riorganizzò in base al valore reale delle merci (ad valorem) e che non si basava più su dazi fissi imposti su prodotti e materie specifici, permise all'Italia di allinearsi alle tariffe vigenti in altri Paesi nonché di aderire ai nascenti accordi internazionali del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio), trattato firmato a Ginevra nell'ottobre del 1947 da 23 Paesi, il cui scopo principale era promuovere il commercio internazionale riducendo o eliminando barriere commerciali e doganali. L'Italia non figurava tra i 23 Paesi fondatori del GATT ma, sotto la guida politica di Alcide De Gasperi, negoziò l'ingresso durante il secondo ciclo di trattative (il Round di Annecy) firmando il protocollo di adesione il 10 ottobre 1949. L'ingresso fu formalizzato dal Parlamento italiano con la legge 5 aprile 1950, n. 295, che diede piena esecuzione agli accordi.
L'ingresso nell'Accordo multilaterale impose all'Italia un notevole cambiamento della sua politica dei dazi, vincolando il suo ingresso fondamentalmente a due richieste: l'abolizione dei vincoli straordinari e una nuova tariffa doganale. In merito al primo punto, per rispettare il divieto del GATT concernente le tasse discriminatorie, l'Italia dovette smantellare i vecchi strumenti utilizzati per gestire economicamente il dopoguerra: tra questi figurava il «diritto di licenza» che, proprio per la sua natura di dazio applicato sulle licenze (pratica fortemente osteggiata dai nuovi standard di libero commercio), entrava in contrasto con le regole internazionali del neonato GATT.
Per ciò che concerne il secondo punto, grazie all'approvazione della legge di delega 24 dicembre 1949, n. 993, il governo, su stimolo di Pasquale Saraceno - consulente del ministro delle Finanze Ezio Vanoni e ispiratore della politica economica della Democrazia Cristiana - poté varare la nuova tariffa doganale. Inoltre, con l'adesione al GATT, l'Italia poté beneficiare della clausola della «Nazione più favorita» (Most Favoured Nation, MFN), ossia del principio fondamentale del diritto commerciale internazionale in base al quale due Stati si impegnano a estendersi reciprocamente le condizioni doganali e commerciali più vantaggiose e a concederle in futuro a un qualsiasi altro Stato terzo (art. 1 del General Agreement on Tariffs and Trade). Tale principio ancora oggi rimane il pilastro fondante dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC / WTO), succeduta al GATT.
Oltre a segnare il definitivo passaggio dell'Italia dal protezionismo autarchico del fascismo al libero mercato internazionale, ponendo di fatto le basi per il "boom economico" degli anni ‘50 e ‘60, l'adesione dell'Italia al GATT portò a riforme tecnico-finanziarie, ma rappresentò soprattutto una scelta di campo geopolitica perché, così facendo, l'Italia legò il proprio destino politico ed economico al blocco occidentale ed europeo. Di fatto, la liberalizzazione degli scambi commerciali imposta dal GATT creò un contesto internazionale che poi portò alla nascita della CECA (1951) e, con i Trattati di Roma, della CEE (1957). La firma dei Trattati di Roma segnarono uno spartiacque ravvisabile anche nei provvedimenti legislativi concernenti le tariffe doganali approvati successivamente; tali Trattati li troviamo menzionati in particolare nella legge 26 gennaio 1962, n. 6, nella legge 1° febbraio 1965, n. 13, nella legge 23 gennaio 1968, n. 29 e nella legge 15 febbraio 1973, n. 25. Ciò che in questa sede preme sottolineare è che, di conseguenza, si individua nei testi legislativi anche un'ampliamento dei compiti della Commissione consultiva di cui ci occupiamo. La legge 24 dicembre 1949, n. 993, prevedeva l'istituzione di questa Commissione, incaricata di esprimere il parere sulle norme delegate al Governo in merito alla «emanazione della tariffa, ai criteri di sospensione o di graduale applicazione di essa [...], ed alle trattative per accordi multilaterali in materia tariffaria» (legge 24 dicembre 1949, n. 993, art. 3). Pur rimanendo nell'alveo stabilito dalla stessa legge, la Commissione fu successivamente chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modifiche rese necessarie per «accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune» nonché «dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai limiti di tempo stabiliti nell'articolo 14 del Trattato anzidetto, alle riduzioni daziarie» e «dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto al limite di tempo stabilito dal primo paragrafo dell'articolo 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli della tariffa doganale comune, in relazione ai corrispondenti impegni assunti dai rappresentanti degli Stati membri in seno alla Comunità economica europea» (legge 26 gennaio 1962, n. 6, artt. nn. 2 e 3).
In merito all'attività della Commissione consultiva in titolo, si segnala che le date delle sedute - quando rinvenute - sono state dedotte dai registri dei fogli firma dei senatori, conservati presso l'Archivio storico del Senato, dai quali si è desunto anche che la Commissione si riuniva presso il Ministero delle Finanze e non presso il Parlamento. Cfr. ASSR, Servizio di Ragioneria, Diarie senatori, Fogli firma dei senatori.