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Legislatura IV

Riferimenti normativi

Legge 1° febbraio 1965, n. 13, Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali
Legge 21 marzo 1967, n. 151, Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13
Legge 23 gennaio 1968, n. 29, Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale

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Legge 1° febbraio 1965, n. 13, Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali

Art. 4.
È costituita una Commissione parlamentare composta di 20 senatori e di 20 deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzioni di esprimere il proprio parere intorno alla emanazione della tariffa ed alle aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla tariffa medesima ai sensi e nei termini degli articoli precedenti.

Art. 5.
Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione anzidetta. A capo di tale segreteria sarà chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze o della Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette con qualifica non superiore a ispettore generale da collocare, all'uopo, nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Per il funzionamento della segreteria tecnica la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente dell'opera: a) di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato; b) di estranei all'Amministrazione dello Stato nei limiti e con le modalità e col trattamento economico che saranno determinati con decreti da emanarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 6.
L'onere derivante dalla presente legge, concernente il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione parlamentare per la tariffa doganale, sarà fronteggiato con i fondi iscritti nel capitolo n. 313 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio 31 dicembre 1964. A partire dall'esercizio 1965, l'onere annuo sarà di lire 6 milioni.

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Legge 21 marzo 1967, n. 151, Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13

Art. 2.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 secondo comma della legge 1 febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa doganale nonché la segreteria tecnica della Commissione stessa.

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Legge 23 gennaio 1968, n. 29, Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale

Art. 4.
Le norme di cui all'art. 1 e 3 saranno emanate ai sensi dell'art, 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura, e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo, e per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di stato, ed udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13.