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Legislatura III

Riferimenti normativi

Legge 24 luglio 1959, n. 693, Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni
Legge 26 gennaio 1962, n. 6, Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune *

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Legge 24 luglio 1959, n. 693, Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni

Art. 2.
Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti dell'articolo precedente.
Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.
Per il funzionamento della Segreteria tecnica, la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

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Legge 26 gennaio 1962, n. 6, Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune*

Art. 3.
Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti del precedente art. 1 e sui provvedimenti da emanarsi in applicazione dell'art. 2.
Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.
Per il funzionamento della Segreteria tecnica, la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

*Così rettificato in Gazz. Uff., 12 febbraio 1962, n. 38