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Legislatura II

Riferimenti normativi

Legge 3 novembre 1954, n. 1077, Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993
Legge 6 marzo 1957, n. 68, Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077
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Legge 3 novembre 1954, n. 1077, Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993

Art. 2.
Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni ed aggiunte da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti indicati all'articolo precedente.
Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

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Legge 6 marzo 1957, n. 68, Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077

Art. 2.
Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restando quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti dell'articolo precedente.
Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.
Per il funzionamento della segreteria tecnica, la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera d'impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.