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Legislatura I

Riferimenti normativi

Legge 24 dicembre 1949, n. 993, Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali
Legge 7 dicembre 1952, n. 1846, Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993

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Legge 24 dicembre 1949, n. 993, Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali

Art. 3.
È costituita una Commissione parlamentare composta di venti senatori e di venti deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzione di esprimere il proprio parere intorno alla emanazione della tariffa, ai criteri di sospensione o di graduale applicazione di essa ai sensi e nei termini dell'articolo precedente, ed alle trattative per accordi multilaterali in materia tariffaria

Art. 4.
Nel bilancio della spesa del ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione anzidetta. A capo di tale segreteria sarà chiamato un funzionario dell'amministrazione centrale delle finanze di grado 5/a, che sarà all'uopo collocato nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Per il funzionamento della segreteria la Commissione può avvalersi dell'opera di estranei all'amministrazione dello stato nei limiti e con la modalità e col trattamento economico che saranno determinati con decreti da emanarsi dal ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro. [...]

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Legge 7 dicembre 1952, n. 1846, Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993

Art. 1.
L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, è prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i fini previsti nell'articolo medesimo. Le sospensioni autorizzate in base al comma precedente non possono andare oltre il 14 luglio 1955 e, fino alla stessa data, possono essere prorogate quelle autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare chiamata ad esprimere pareri sui criteri di sospensione o di graduale applicazione della tariffa doganale e in materia di trattative tariffarie, restano quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993. Il secondo comma dell'art. 4 della legge predetta è sostituito dal seguente: "A capo della segreteria tecnica della Commissione parlamentare è chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze o dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette,di grado non superiore al 5°, da collocare, all'uopo, nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia". Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dello stesso art. 4 della legge medesima.