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Legislatura II

Riferimenti normativi

Legge 29 dicembre 1956, n. 1533, Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani

Art. 31.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge, che dovranno essere coordinate con le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.