Legislatura X
Riferimenti normativi
Legge 29 dicembre 1987, n. 550, Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 1
1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1988.
2. Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun testo unico. Al fine di attuare il coordinamento sistematico secondo principi unitari, di adeguare la normativa alle direttive comunitarie, di eliminare lacune e incertezze interpretative, di migliorarne la formulazione, di assicurare la corretta applicazione delle norme tributarie e di prevenire l'inadempimento dell'obbligo tributario, possono essere apportate alle norme delegate le integrazioni e correzioni di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; possono altresì essere apportate sia alle norme delegate che a quelle recate da leggi ordinarie le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari.
3. All'art. 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, le parole: "al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "al terzo comma".
4. La commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.
5. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino all'anzidetta data di entrata in vigore; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore della normativa in essi contenuta; saranno altresì emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di attuazione ed transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprese quelle in materia di accertamento e di riscossione necessarie fino all'emanazione dei relativi testi unici, nonché le disposizioni occorrenti per il miglior coordinamento sistematico-formale delle norme contenute nel predetto testo unico delle imposte sui redditi, e per correggere errori materiali.
7. Il Ministro delle finanze provvederà, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, a impartire le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico revocando quelle già impartite non compatibili con le predette disposizioni.
8. Fermo restando l'articolo unico, comma 1, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1985, n. 777, sono abrogati il comma 5 dell'articolo unico della medesima legge 24 dicembre 1985, n. 777, il quarto comma dell'art. 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed ogni altra disposizione non compatibile con quelle recatedallapresente legge.
9. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in lire 350 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza".
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.