Legislatura VIII
Riferimenti normativi
Legge 24 aprile 1980, n. 146, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)
Art. 48
I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1981 e al 31 dicembre 1982.
Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 17, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al secondo comma dell'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114, tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi testi unici.
L'autorizzazione di cui all'art. 17 quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1982. Al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei testi unici. L'attuale composizione del comitato può essere modificata in relazione ai suddetti compiti. Le competenze della commissione di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono attribuite alla commissione di cui al primo comma dell'art. 17 della suddetta legge.