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Legislatura VI

Riferimenti normativi

Legge 24 luglio 1972, n. 321, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria
Legge 14 agosto 1974, n. 354, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria
Legge 2 dicembre 1975, n. 576, Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni


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Legge 24 luglio 1972, n. 321, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria

Art. 2
Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'art. 17 della stessa legge, entro il 1° novembre 1972 ed entro il 1° ottobre 1973 per le materie contemplate, rispettivamente, nel primo e secondo capoverso dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, nel testo sostituito dalla presente legge.
I relativi decreti potranno tuttavia stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attività, compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e dei privati, compresa la istituzione di nuovi uffici, entrino in vigore anteriormente alle date del 1° gennaio 1973 e del 1° gennaio 1974 stabilite per l'entrata in vigore delle disposizioni indicate al primo comma.
Le altre disposizioni di cui al terzo capoverso dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, nel testo sostituito dalla presente legge, saranno emanate, nei modi e nelle forme previsti dal primo comma, almeno sessanta giorni prima della data in cui entreranno in vigore.
La Commissione di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprimerà il proprio parere, in quanto non sia stato già espresso, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta.
I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono stabiliti rispettivamente al 31 dicembre 1974 e al 31 dicembre 1976.

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Legge 14 agosto 1974, n. 354, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria

Art. 2
I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977. Con i provvedimenti da emanare a norma del predetto art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà disciplinata, con effetto dal 1° gennaio 1975, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 120 milioni di lire, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, sostitutivi di quelli contenuti nel punto 11 dell'art. 5 della citata legge:
1) pagamento a titolo d'imposta di una somma in misura fissa o in misura proporzionale al volume d'affari o a quello degli acquisti, versamento dell'imposta con la dichiarazione annuale ed esonero dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e delle dichiarazioni periodiche, per i soggetti con volume d'affari annuo da considerare di modesta entità tenuto conto degli orientamenti della Comunità Economica Europea ed a quanto praticato dagli altri Paesi membri della Comunità medesima;
2) semplificazione delle modalità relative agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazioni e versamento graduata in rapporto all'entità del volume d'affari annuo.

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Legge 2 dicembre 1975, n. 576, Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni

Art. 30
I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'art. 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978. Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 599, 600, 601, 602 e 26 ottobre 1972, n. 637, le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge. Si provvederà altresì a norma del citato art. 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto.
Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.
L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.