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Legislatura V

Riferimenti normativi

Legge 9 ottobre 1971, n. 825, Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria
Legge 6 dicembre 1971, n. 1036, Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

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Legge 9 ottobre 1971, n. 825, Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

Art. 17
Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal n. 3) dell'art. 12, saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1972.
Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'art. 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 11, il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare, a partire dal 1° gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonché per le forniture e somministrazioni di beni e servizi.
In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, è autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unità di cui non più di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilità aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennità. Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma, e sarà prevista la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma sarà adibito a più complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa.
Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potrà essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni.
Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di otto miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto.
Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale. Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

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Legge 6 dicembre 1971, n. 1036, Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

Art. 1
Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'art. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonché quelle previste al n. 16 dell'art. 10, ai numeri 2, 4, 5 e 10 dell'art. 11 entreranno in vigore il 1° luglio 1972.
Le altre disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria entreranno in vigore il 1° gennaio 1973, fermo restando, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al periodo di imposta 1972, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, rispettivamente, entro il 1° maggio ed entro il 1° novembre 1972. Il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma dell'art. 17, è prorogato di un anno.
I decreti da emanare in base alla delega legislativa potranno stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attività, compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e di privati, entrino in vigore anteriormente alla data indicata nei precedenti commi.