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Legislatura IV

Riferimenti normativi

Legge 1° marzo 1964, n. 62, Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici

Art. 6.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, a coordinare con le disposizioni della medesima le disposizioni legislative vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli enti territoriali, nonché per gli enti pubblici di cui all'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in modo da far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese. Entro il termine di cui al comma precedente il Governo, sentita una Commissione parlamentare costituita di dodici senatori e di dodici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per indicare, anche a modifica delle disposizioni legislative vigenti, gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e soggetti alle norme della legge 21 marzo 1958, n. 259, aventi dimensioni e compiti di particolare rilevanza economica e sociale, i cui conti consuntivi debbono essere annessi agli stati di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 35-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.