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Bilanci degli enti pubblici

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative ai bilanci degli enti pubblici

Sintesi

IV legislatura (16 maggio 1963 - 4 giugno 1968)


La Commissione, composta da 12 senatori e 12 deputati, fu nominata dai Presidenti della Camera e del Senato rispettivamente il 18 e il 19 febbraio 1965. La Commissione terminò la sua attività con l'emanazione del DPR 8 marzo 1965, n. 668.

 

Il disegno di legge Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, presentato alla Camera (n. 311) il 26 luglio 1963, fu esaminato dalla Commissione Bilancio, in sede referente, il 18 e il 27 settembre 1963, e discusso dall’Assemblea il 21, il 22 e il 23 gennaio 1964. Approvato, con emendamenti, il 23 gennaio, fu trasmesso al Senato (n. 372) il 27 gennaio 1964, dove fu assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione Finanze e Tesoro. La Commissione lo esaminò nelle sedute del 29 gennaio e del 5 febbraio 1964; l’Assemblea lo discusse nelle sedute del 18, del 19, del 20 e del 25 febbraio, approvandolo definitivamente in quest’ultima data. Divenne la legge 1° marzo 1964, n. 62 con il titolo Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici.
In epoca statutaria la disciplina relativa alla contabilità pubblica risiedeva fondamentalmente nel Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e nel Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contenente il relativo regolamento di esecuzione.
Il Regio decreto n. 2440/1923 rispettava il principio - di derivazione anglosassone - dell’annualità del bilancio, ossia il principio secondo cui il bilancio deve concernere le entrate e le spese che si riferiscono a un periodo di dodici mesi e l’anno finanziario era stabilito che decorresse dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo (art. 30), come stabilito dal 1° luglio 1884. Tale decreto, poi, all’articolo 34, precisava che il ministro delle finanze era tenuto a presentare al Parlamento «nel mese di gennaio il bilancio di previsione per l’esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell’entrata e da quelli della spesa distinti per ministeri» e, all’articolo 35, affermava che «Lo stato di previsione dell’entrata ed i singoli stati di previsione della spesa formano oggetto di altrettanti disegni di legge». Il bilancio preventivo dello Stato quindi era composto di tanti disegni di legge quanti erano i ministeri i cui stati di previsione erano da approvare, e tale disposizione rimase in vigore fino all’approvazione della legge 1° marzo 1964, n. 62.
Fin dalla I legislatura repubblicana furono presentati vari disegni di legge intesi a modificare quegli articoli del Regio decreto n. 2440/1923, con il fine sia di riunire tutti gli stati di previsione in un unico disegno di legge, sia di far coincidere l’anno finanziario con l’anno solare. Il 13 dicembre 1950 il ministro del Tesoro Pella presentò alla Camera il disegno di legge Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (n. 1716) che però fu bocciato dal Senato dove, il 7 dicembre 1950, era stato presentato dal senatore Ruini ed altri il disegno di legge Disposizioni per la determinazione dell’anno finanziario e per l’esame e l’approvazione dei bilanci (n. 1412). Questo disegno di legge mirava a fare coincidere l’anno finanziario con l’anno solare ma una volta approvato dal Senato non ebbe lo stesso destino alla Camera.
Nella II legislatura furono presentati due disegni di legge: uno presentato al Senato dal senatore Bertone il 15 novembre 1956 dal titolo Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (n. 1742) e uno, con lo stesso titolo, alla Camera (n. 2565), presentato dall’onorevole Ferreri il 27 novembre 1956; entrambi non venero approvati.
Fu solo nella IV legislatura repubblicana che la riforma del bilancio poteva finalmente essere varata. La legge 1° marzo 1964, n. 62 (chiamata «legge Curti» dal nome del presentatore del disegno di legge), modificò le norme sul bilancio dello Stato contenute nel Regio decreto n. 2440/1923: oltre a modificare la classificazione delle entrate e delle spese dello Stato, la legge modificò la decorrenza dell’anno finanziario, spostandola dal 1° luglio al 1° gennaio, facendola così coincidere con l’anno solare; inoltre dispose definitivamente l’unicità della legge di bilancio in modo che lo stato di previsione dell’entrata, gli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri, con gli allegati bilanci degli enti pubblici e delle amministrazioni autonome e con il quadro generale riassuntivo formassero oggetto di un unico disegno di legge.