Legislatura IV
Riferimenti normativi
Legge 4 febbraio 1963, n. 129, Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione
Legge 1 luglio 1966, n. 506, Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti
Legge 4 febbraio 1963, n. 129, Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione
Art. 5.
Al fine di consentire l'attuazione del piano, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di tre anni di cui all'articolo 3, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti princìpi direttivi:
a) possibilità di disporre il vincolo, totale o parziale, delle risorse idriche di cui all'articolo 2, lettera b), al fine di consentirne l'utilizzazione per il piano, anche oltre i limiti oggettivi e temporali indicati nell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) modificazione della procedura prevista dalle norme vigenti, in materia di concessioni di acque pubbliche, mediante semplificazione degli adempimenti ivi prescritti, sia per i privati che per la pubblica Amministrazione;
c) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti dal piano, anche in sostituzione o modifica delle norme della legge 3 agosto 1949, n. 589, rimanendo fermo l'obbligo di autorizzazione annuale con legge di bilancio. Il sistema dovrà prevedere la possibilità di opzione tra contributi statali diretti e contributi in annualità a favore degli Enti locali interessati e degli Enti autorizzati alla gestione dagli acquedotti, graduando i contributi in funzione della diversa urgenza delle opere al fine di assicurare una equilibrata utilizzazione delle risorse idriche per l'intero territorio nazionale;
d) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue con gli stessi criteri di cui al punto c). Nelle leggi delegate, il Governo terrà presente la competenza attribuita alle Regioni, in materia di acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale, dall'articolo 117 della Costituzione.
Legge 1 luglio 1966, n. 506, Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti
Art. 1.
Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano regolatore generale degli acquedotti, è prorogato di due anni. Sono parimenti prorogati di due anni il termine per l'approvazione del piano di cui al quarto comma dell'art.3 e quello del primo comma dell'art. 5.