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Legislatura VI

Riferimenti normativi

Legge 16 aprile 1973, n. 171, Interventi per la salvaguardia di Venezia

Art. 9.
La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.
È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:
a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;
b) adeguamento dell'organico del Magistrato, alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;
c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma.
La regione Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.
I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.
In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, è punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo. Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito, è applicata una ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.