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Legislatura V

Riferimenti normativi

Legge 6 ottobre 1971, n. 853, Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 16. Norme transitorie e finali.
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a proseguire gli interventi nelle materie che saranno trasferite alle regioni, ai sensi del primo comma del precedente art. 4. Agli interventi di cui al comma precedente, per almeno 600 miliardi di lire, da impegnare con priorità per l'intervento straordinario nell'agricoltura e nelle opere civili di cui all'articolo unico della legge 15 aprile 1971, numero 205, la Cassa provvede con la dotazione complessiva autorizzata dal successivo art. 17 in favore della Cassa medesima per il quinquennio 1971-75. Le somme non impegnate alla data del trasferimento delle funzioni alle Regioni, saranno destinate al Fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per essere utilizzate ai sensi del precedente art. 4 a favore delle regioni meridionali. La Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuta a provvedere alla completa realizzazione dei programmi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera a) del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, nonché alla definizione delle domande di contributo nei settori dell'artigianato e della pesca, presentate, ai sensi degli articoli 118 e 120 del citato testo unico, entro il termine del 31 dicembre 1970. Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, apportando le modifiche necessarie per lo snellimento delle norme procedurali relative agli interventi della Cassa - ivi compresi quelli concernenti le espropriazioni per pubblica utilità - per il coordinamento delle norme vigenti, per il loro adeguamento e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione, di urbanistica, di riforma tributaria e con l'insieme delle misure di incentivazione attualmente vigenti anche in territori esterni al Mezzogiorno. Il quarto comma dell'art. 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro per il tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre»