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Mezzogiorno (consultiva)

Commissione parlamentare per il parere al Governo sull'emanazione di un testo unico delle disposizioni di legge concernenti la disciplina degli interventi nel Mezzogiorno
Commissione parlamentare per il parere al Governo sull'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno

Sintesi

IV legislatura (16 maggio 1963 - 4 giugno 1968)
V legislatura (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972)
VI legislatura (25 maggio 1972 - 4 luglio 1976)


La Commissione, composta da 10 senatori e 10 deputati, fu nominata dai Presidenti del Senato e della Camera rispettivamente il 18 gennaio 1967 e il 6 dicembre 1966 e si è costituita il 23 febbraio 1967; concluse i lavori il 24 giugno 1967.
Presidente: sen. Jannuzzi, eletto il 23 febbraio 1967.

Per la V legislatura fu nominata dai Presidenti del Senato e della Camera rispettivamente il 15 e il 9 marzo 1972 ma non si costituì per intervenuta fine della legislatura.

Per la VI legislatura fu nominata dai Presidenti del Senato e della Camera rispettivamente il 28 e il 27 luglio 1972 e si è costituita il 20 settembre 1972.
Presidente: on. Mazzarino Antonio, eletto il 20 settembre 1972.
I lavori della Commissione terminarono il 10 novembre 1972.

La depressione socio-economica del Mezzogiorno rappresenta un problema piuttosto radicato nella realtà italiana. L'arretratezza strutturale di alcune zone del Paese era evidente fin dall'unità dello Stato italiano e l'evidenziarsi di un'Italia a doppia velocità nonché di un dualismo del sistema economico nazionale non favorì la crescita, sia economica che sociale e civile, delle popolazioni meridionali. Nel dopoguerra, con la nascita della Repubblica, l'esigenza sentita da parte dei pubblici poteri di intervenire per risollevare le sorti del Mezzogiorno spinse i Governi di allora a varare interventi di carattere straordinario. Superata ormai la fase della ricostruzione post-bellica e riavviato il sistema economico nazionale, nel marzo 1950 il Presidente del Consiglio De Gasperi («di concerto con tutti i ministri») presentò al Parlamento il disegno di legge Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), che divenne la legge 10 agosto 1950, n. 646.

Nella relazione che accompagnava il disegno di legge si davano le ragioni della presentazione del provvedimento: «Il Governo ha [...] ritenuto che fosse giunto il momento di sottoporre al Parlamento un disegno di legge destinato a realizzare - attraverso un piano straordinario decennale di opere pubbliche - la seconda fase dello sviluppo economico nazionale e cioè il generale risollevamento delle condizioni economiche del nostro Mezzogiorno. Il Governo, infatti, è conscio che il programma medesimo non solo corrisponde ad un principio di giustizia sociale e ad un'esigenza di migliore distribuzione della ricchezza nazionale, ma ridonda a beneficio dell'intera Nazione, perché molti dei materiali che devono essere apprestati per lo svolgimento del programma dovranno prepararsi in altre regioni del Paese e perché, risollevandosi la possibilità di consumi nell'Italia meridionale, vantaggio notevole deriverà alle possibilità di collocamento di prodotti industriali da parte di aziende delle altre regioni, sicché tutti risentiremo delle favorevoli conseguenze dell'attuazione del programma che sarà fonte di nuove ricchezze per l'Italia» (Atto Camera n. 1170, I legislatura). La soluzione proposta dal Governo era la creazione dell'ente «Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale», ossia «un ente apposito che presiedesse allo svolgimento del programma con unicità e costanza di direttive e con la elasticità necessaria per adattare la programmazione e l'esecuzione delle opere, con adeguata sollecitudine, alle mutevoli esigenze economiche e sociali. La costituzione di un ente autonomo è giustificata anche dalla possibilità di compiere operazioni finanziarie sul mercato al fine di rendere disponibili i mezzi occorrenti per la realizzazione di progetti oltre i limiti dei singoli stanziamenti annui del bilancio, nonché per incoraggiare la partecipazione del capitale straniero, ed in particolare di istituti finanziari a carattere internazionale, in favore del risanamento del Mezzogiorno d'Italia» (Atto Camera n. 1170, I legislatura).

L'intervento pubblico nel Mezzogiorno, avviato con la legge 10 agosto 1950, n. 646, mirò ad attuare un intervento intersettoriale, e di ampio respiro, imperniato su un piano decennale (poi quindicennale), emanando, a tale riguardo, numerosi provvedimenti legislativi che estenderanno il campo di azione della «CassaMez»: la legge 22 marzo 1952, n. 166, la legge 11 aprile 1953, n. 298, la legge 29 luglio 1957, n. 634, la legge 18 luglio 1959, n. 555 e la legge 29 settembre 1962, n. 1462, la legge 6 luglio 1964, n. 608. Quest'ultima legge, prevedendo un ulteriore stanziamento economico alla «Cassa per il Mezzogiorno», rappresentò un "provvedimento-ponte" fra il primo piano quindicennale e la successiva fase dell'intervento statale nel Mezzogiorno, che iniziò con la legge 26 giugno 1965, n. 717, legge che prevedeva la Commissione consultiva di cui trattiamo.

Il disegno di legge Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno fu presentato dal II Governo Moro ("di concerto con tutti i ministri" anche questo) alla Camera (n. 2017) il 28 gennaio 1965 dove, per il suo esame in sede referente, fu istituita un'apposita commissione speciale, la «Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2017, Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno». Tale Commissione lo esaminò dall'11 marzo al 14 aprile congiuntamente con i disegni di legge di iniziativa parlamentare nn. 276, 1232, 1295, 1859, 1866 e in seguito anche con il disegno di legge n. 2183, concernenti l'estensione geografica dell'attività della «Cassa per il Mezzogiorno». Il disegno di legge venne poi discusso dall'Assemblea dal 7 al 21 maggio 1965, data in cui fu approvato, assorbendo gli altri disegni di legge. Trasmesso al Senato (n. 1212) il 25 maggio 1965, dove pure, per esaminarlo fu istituita una Commissione speciale dal nome «Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (n. 1212)». Esso fu esaminato in sede referente dal 7 al 10 giugno 1965 e poi discusso dall'Assemblea di Palazzo Madama dal 15 al 25 giugno 1965, data, quest'ultima, in cui venne approvato definitivamente. Divenne la legge 26 giugno 1965, n. 717.

Nel disegno di legge governativo era prevista, nelle disposizioni finali e transitorie, la delega al Governo per l'emanazione di un Testo Unico che riunisse e riordinasse tutte le disposizioni di legge fino ad allora «emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti» (art. 24, Atto Camera n. 2017, IV legislatura). Su tale Testo Unico sarebbe stato espresso un previo parere dalla Commissione parlamentare consultiva in questione, che nel disegno di legge governativo era previsto dovesse essere composta da 5 senatori e 5 deputati, e che la Commissione speciale alla Camera propose di elevare a 8 senatori e ad altrettanti deputati. Il passaggio in Assemblea a Montecitorio elevò la composizione a 10 senatori e 10 deputati.

Nella V legislatura fu approvata la legge 6 ottobre 1971, n. 853, Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno che autorizzava la Cassa per il Mezzogiorno a proseguire gli interventi nelle materie che sarebbero state trasferite alle Regioni con la loro attuazione. All'articolo 16, tale legge prevedeva, ad opera del Governo, l'«aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, apportando le modifiche necessarie per lo snellimento delle norme procedurali relative agli interventi della Cassa»; su tale aggiornamento sarebbe stato espresso un previo parere dalla Commissione parlamentare consultiva in questione, nominata, sia alla Camera che in Senato, nell'ultima seduta della V legislatura e poi ricostituita nella VI legislatura.