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Legislatura VI

Riferimenti normativi

Legge 14 agosto 1974, n. 346, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione, di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili

Art. 2
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di leggi ordinarie, entro il 30 aprile 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee:
1) disposizioni, e relative norme di attuazione, intese a disciplinare l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta attraverso l'uso obbligatorio di misuratori meccanici;
2) disposizioni relative alle modalità ed ai termini per l'effettuazione dei controlli sullo stoccaggio, e per la compilazione degli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, ai fini della determinazione dei cali effettivi da ammettere all'abbuono d'imposta;
3) disposizioni dirette a ridurre, ai limiti minimi pari a quelli normali verificantisi nelle più moderne tecniche di stoccaggio e di movimentazione, le percentuali massime dei cali ammissibili ad abbuono d'imposta risultanti dall'art. 3-bis del decreto-legge, fissando eventualmente criteri differenziati per la determinazione dei cali effettivi; disposizioni intese a stabilire modi e termini per la concessione dell'abbuono; disposizioni dirette a regolare la revisione periodica delle percentuali e le relative modalità, ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni correlative ad aggiornamenti tecnologici;
4) disposizioni intese a disciplinare la revisione periodica delle caratteristiche tecniche e di efficienza degli impianti di fabbricazione e dei processi di lavorazione dei prodotti indicati negli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del relativo aggiornamento tecnologico e delle corrispondenti prescrizioni da imporre, entro opportuni termini, agli esercenti l'industria di fabbricazione dei detti prodotti come condizione per la conferma dei provvedimenti autorizzativi, nonché delle concessioni e licenze previste dalle vigenti leggi;
5) disposizioni intese a coordinare l'imposizione sui prodotti assoggettabili all'imposta di fabbricazione in rapporto alle modifiche di classificazione apportate alla tariffa doganale comune, con le norme concernenti l'applicazione dell'imposta sui prodotti petroliferi, in modo da conservare ai prodotti assimilati il trattamento fiscale cui già erano soggetti.