senato.it | archivio storico

Legislatura VII

Riferimenti normativi

Legge 14 marzo 1977, n. 73, Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975

Art. 3.
Il Governo, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, è autorizzato ad emanare entro 18 mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica degli atti di cui al precedente art. 1, secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie, anche sotto gli aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi. I decreti di cui al precedente comma sono emanati dal Governo previa consultazione della giunta regionale ai fini dell'art. 47, terzo comma, dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta. Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza della procedura su indicata, è altresì delegato a emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie: a) a favorire attività culturali e iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia; b) ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della facoltà prevista dall'art. 3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente art. 1. [...]