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Legislatura XII

Riferimenti normativi

Deliberazione 4 ottobre 1994 del Senato della Repubblica, Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie (delibera istitutiva)
Deliberazione 22 novembre 1995 del Senato della Repubblica, Proroga del termine di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione 4 ottobre 1994, recante: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie"(proroga)

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Deliberazione 4 ottobre 1994 del Senato della Repubblica, Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie

Art. 1
1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta, composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie, organizzative ed economiche delle strutture sanitarie pubbliche e private e per verificare l'attuazione della normativa in materia al fine di fornire al Parlamento i punti di riferimento in relazione all'applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed alla eventuale necessità di modifiche di tale provvedimento.

Art. 2
1. La commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie ed organizzative delle strutture di cui all'art. 1, con particolare riguardo alle problematiche concernenti l'accesso alle strutture stesse ed ai servizi ed il relativo funzionamento. La commissione terrà particolarmente conto dei seguenti aspetti:
a) in relazione alle problematiche concernenti l'accesso:
1) l'iter seguito dal cittadino per usufruire delle strutture diagnostiche e terapeutiche, sia in regime ambulatoriale che di ricovero;
2) i tempi di attesa per il ricovero per patologia;
3) i tempi di attesa per tipologia di indagini diagnostiche in regime di ricovero e ambulatoriale;
4) le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche;
5) i centri di emergenza e i tempi di intervento rispetto alla richiesta di soccorso;
6) l'incidenza della migrazione sanitaria all'interno ed all'esterno del Paese per patologia e per tipi di prestazioni diagnostiche e terapeutiche;
b) in relazione alle problematiche riguardanti il funzionamento:
1) i tempi di degenza per patologia;
2) l'utilizzazione delle strutture sanitarie per patologia e per tipologia di indagini diagnostiche;
3) l'individuazione e la distribuzione del personale medico, del personale sanitario laureato, dei tecnici sanitari, del personale infermieristico e di quello amministrativo all'interno delle strutture;
4) l'individuazione e la distribuzione sul territorio delle strutture ospedaliere nelle quali è realmente possibile effettuare l'attività libero-professionale intra moenia, nonché l'individuazione delle attività svolte;
5) la medicina di base;
6) la qualità delle prestazioni a livello di strutture di ricovero nonché il comportamento delle singole strutture ed in particolare di quelle di alta specializzazione per quanto riguarda la loro validità di ordine diagnostico e terapeutico e la capacità di seguire il successivo destino dei pazienti con un adeguato controllo medico nel tempo; la percentuale delle autopsie eseguite sui malati deceduti in ospedale;
7) le strutture convenzionate e quelle private non convenzionate;
8) l'incidenza dell'attività libero-professionale intra moenia e dell'attività resa in regime di plus-orario rispetto ai tempi di attesa delle prestazioni ed alla qualita' delle prestazioni stesse rese ai degenti nelle strutture sanitarie in cui si svolgono le anzidette attività;
9) la riconversione degli ospedali e la riorganizzazione dei servizi territoriali.
2. La commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi alle condizioni economiche delle strutture sanitarie di cui all'art. 1 avendo particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) i costi di produzione delle prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche;
b) l'incidenza ed i costi della spesa farmaceutica e dei materiali di consumo;
c) le retribuzioni e l'applicazione del contratto nazionale del personale sanitario;
d) l'incidenza in termini di costi della migrazione sanitaria all'interno e all'esterno del Paese per patologie e per tipi di prestazioni diagnostiche e terapeutiche.

Art. 3
1. La commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro dodici mesi dal suo insediamento.

Art. 4
1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della commissione ai sensi dell'art. 24 del regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del presidente della commissione.

Art. 5
1. La commissione può acquisire atti, documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.
2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 6
1. I componenti della commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.

Art. 7
1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 8
1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

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Deliberazione 22 novembre 1995 del Senato della Repubblica, Proroga del termine di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione 4 ottobre 1994, recante: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie"

Art. 1
1. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con deliberazione del Senato in data 4 ottobre 1994, è prorogata fino al marzo 1996.