senato.it | archivio storico

Legislatura XIII

Riferimenti normativi

Deliberazione della Camera dei deputati del 19 ottobre 1999, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis (delibera istitutiva)

Deliberazione 10 ottobre 2000 della Camera dei deputati, Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis (proroga)

Deliberazione della Camera dei deputati del 19 ottobre 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis

Art. 1
Istituzione della Commissione
1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) fare piena luce sugli avvenimenti, sulle cause e sulle responsabilità ad ogni livello dell'incidente, avvenuto il 3febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che, tranciando il cavo della funivia del Cermis, ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti;
b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni;
c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo dell'attività di cui alla lettera b).

Art. 2
Composizione
1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi dell'art. 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3
Poteri della Commissione
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

Art. 4
Organizzazione interna
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.
3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5
Segreto
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 6
Relazione conclusiva
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

 

Deliberazione 10 ottobre 2000 della Camera dei deputati

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis

Art. 1
1. Il termine di dieci mesi previsto dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati del 19 ottobre 1999, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis deve completare i suoi lavori, è prorogato di tre mesi. Resta fermo il successivo termine di sessanta giorni per la presentazione all'Assemblea della Camera dei deputati della relazione conclusiva.