Legislatura XIII
Regolamento interno
(approvato nella seduta del 22 marzo 2000)
Titolo I
NORME APPLICABILI
Art. 1.
(Norme applicabili).
1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e le finalità stabiliti dalla delibera istitutiva della Commissione, di seguito denominata «delibera istitutiva».
2. Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della delibera istitutiva, e - ove questo non disponga - il Regolamento della Camera dei deputati.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Composizione e durata).
1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva, resta in carica per la durata
prevista dall'articolo 6 della medesima delibera.
2. La Commissione può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più comitati. Il Presidente nomina i componenti sulla
base della designazione dei gruppi presenti in Commissione, tenendo conto della loro consistenza numerica ed in modo tale che ciascuno di essi sia comunque rappresentato.
Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione
del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.
Art. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei,
fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 20 e dei collaboratori di cui all'articolo 21, e salvo quanto
disposto dagli articoli 13, 14 e 15.
Art. 5.
(Ufficio di Presidenza).
1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti
designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.
Art. 6.
(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni
secondo le norme del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 8. Esercita
gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano
i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore
all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Art. 7.
(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).
1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori.
2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione: qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un
accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo,
del Regolamento della Camera.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all'attività della Commissione.
Titolo III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Convocazione della Commissione e ordine del giorno).
1. Al termine di ciascuna seduta, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta
successiva.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata
dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare
rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.
4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga
diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art. 9.
(Numero legale).
1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da tre componenti e la Commissione
stia per procedere a votazione per alzata di mano.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta,
annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.
Art. 10.
(Deliberazioni della Commissione).
1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende
respinta.
2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che,
separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione
nominale.
Art. 11.
(Pubblicità dei lavori).
1. Alle sedute della Commissione si dà pubblicità secondo le forme previste dal presente articolo.
2. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale.
3. Delle sedute della Commissione sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico. La
Commissione può deliberare di non pubblicare il resoconto stenografico, che viene comunque redatto.
4. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. In tal caso il resoconto sommario non è redatto e quello
stenografico non è pubblicato. Quanti assistono alle sedute segrete sono tenuti a conservare il segreto sulle discussioni e in
merito ai documenti ivi esaminati.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Titolo IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA
Art. 12.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
2. La Commissione può acquisire informazioni e copie di atti e documenti dall'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria
competenza relativi a fatti oggetto d'indagini giudiziarie. Essa garantisce il mantenimento del regime di segretezza di atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. La Commissione può acquisire copia degli atti relativi a indagini svolte dalle autorità amministrative.
Art. 13.
(Attività istruttoria).
1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può procedere ad audizioni libere nonché
acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, tenendo anche conto delle inchieste
giudiziarie in corso, dei procedimenti in fase dibattimentale, delle sentenze già emanate, nonché delle interrogazioni ed
interpellanze parlamentari.
2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera.
3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali possono essere sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia.
4. In occasione di attività di una delegazione della Commissione effettuate fuori della propria sede, la Commissione stessa può
dare mandato al Presidente di disporre atti di carattere istruttorio che si rendano opportuni in relazione alle finalità proprie della
Commissione.
Art. 14.
(Esame di testimoni e delle persone audite in forma libera).
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 13, la Commissione esamina come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
2. In tali casi, il Presidente della Commissione avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine
alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai
singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.
Art. 15.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite).
1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.
3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perché lo sottoscrivano. Delle
eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli
opportuni provvedimenti.
Art. 16.
(Falsa testimonianza).
1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione ne fa compilare
il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono
essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
Art. 17.
(Regime della documentazione e archivio della Commissione).
1. Qualunque atto o documento che perviene alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria.
La classifica degli atti e dei documenti è attribuita dal Presidente, salva ratifica dell'Ufficio di presidenza. Ogni atto e documento
è classificato come libero, riservato o segreto. L'Ufficio di Presidenza può ulteriormente specificare i criteri di classificazione.
Il regime degli atti trasmessi dal Governo è conforme alle indicazioni fornite dal medesimo.
2. Sono riservati gli atti pertinenti a procedimenti penali le cui indagini preliminari si siano concluse ma non sia intervenuta, a
seguito di dibattimento, la sentenza di primo grado, ivi compresi i documenti del fascicolo del pubblico ministero; gli atti
provenienti da altre pubbliche autorità che ne abbiano chiesto un uso riservato; qualsiasi altro atto che il Presidente ritenga
opportuno mantenere riservato.
3. Sono segreti gli atti pertinenti a procedimenti penali le cui indagini preliminari siano ancora in corso; gli atti provenienti da altre
pubbliche autorità che vi abbiano apposto la classifica di segreto; gli atti provenienti da privati che contengano notizie di reato,
compresi gli esposti anonimi; gli atti sui quali la Commissione deliberi di apporre il segreto. Il segreto riguardante atti e documenti
acquisiti dalla Commissione non può essere opposto al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il
segreto di Stato.
4. Sono liberi gli altri atti.
5. Gli atti riservati sono consultabili su richiesta scritta dai membri della Commissione e dai consulenti. Costoro sono tenuti a
preservare la riservatezza degli atti avuti in visione. Della documentazione riservata possono essere rilasciate copie numerate,
previo visto del Presidente.
6. Gli atti segreti sono consultabili dai membri della Commissione e dai consulenti su richiesta scritta, vistata dal Presidente.
Della documentazione segreta è vietato il rilascio di copie.
7. Gli atti liberi sono consultabili da parte di tutti i deputati.
8. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il
Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.
Art. 18.
(Relazioni al Parlamento).
1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta al Parlamento la relazione finale ai sensi dell'articolo 6 della delibera
istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. In occasione della stesura della relazione al Parlamento, il Presidente predispone una proposta ovvero incarica uno o più dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata dal Presidente o dal relatore in una o più apposite sedute. Fino a quando non
sia illustrato per intero alla Commissione, il documento non può essere divulgato.
Art. 19.
(Pubblicazioni di atti e documenti).
1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.
Titolo V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Art. 20.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.
Art. 21.
(Nomine di consulenti ed esperti).
1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla delibera istitutiva per il migliore
espletamento della sua attività, il Presidente, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi,
designa i collaboratori che siano di comprovata capacità professionale e di indubbia moralità, comunicandone i nominativi alla
Commissione.
2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto; svolgono gli incarichi loro affidati
conformandosi alle istruzioni del Presidente; possono assistere ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione
ogniqualvolta sia loro richiesto.
3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un compenso adeguato alle funzioni svolte.
Art. 22.
(Modifiche al regolamento della Commissione).
1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono
stampati e distribuiti agli altri commissari.
2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.