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Legislatura X

Riferimenti normativi

Deliberazione 17 marzo 1988 del Senato della Repubblica, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano (delibera istitutiva)
Deliberazione 14 dicembre 1988 del Senato della Repubblica, Proroga delle funzioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, istituita dal Senato il 17 marzo 1988 (proroga)
Deliberazione 27 aprile 1989 del Senato della Repubblica, Ulteriore proroga delle funzioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, istituita dal Senato il 17 marzo 1988 (proroga)

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Deliberazione 17 marzo 1988 del Senato della Repubblica, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano

Art. 1
1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del regolamento del Senato, una commissione d'inchiesta per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla condizione dell'anziano e per verificare i risultati delle politiche adottate nell'arco degli ultimi dieci anni da parte della pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni (Stato, regioni ed enti locali), nonché i risultati di ogni altra attività anche di carattere privato o basata sul volontariato, al fine di fornire al Parlamento, al Governo e all'Amministrazione dello Stato, centrale e periferica, i punti di riferimento e proposte per orientare opportunamente l'attività legislativa e amministrativa.

Art. 2
1. La commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro sei mesi dal suo insediamento.

Art. 3
1. La commissione è composta da ventiquattro senatori, scelti dal Presidente del Senato, secondo quanto dispone l'art. 162, comma 2, del regolamento.
2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del Presidente della commissione al di fuori dei predetti componenti.

Art. 4
1. La commissione può acquisire atti, documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

Art. 5
1. La commissione, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della quale è steso verbale, o decidere che singoli atti, documenti o testimonianze siano coperti dal segreto.

Art. 6
1. Quando la commissione abbia deliberato di riunirsi in seduta segreta o abbia deciso di coprire col segreto atti, documenti o testimonianze, i componenti della commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.

Art. 7
1. La commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

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Deliberazione 14 dicembre 1988 del Senato della Repubblica, Proroga delle funzioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, istituita dal Senato il 17 marzo 1988

Art. 1
1. Il termine di cui all'art. 2 della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 17 marzo 1988, recante l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, è prorogato al 30 aprile 1989.

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Deliberazione 27 aprile 1989 del Senato della Repubblica, Ulteriore proroga delle funzioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, istituita dal Senato il 17 marzo 1988

Art. 1
1. Il termine di cui all'art. 2 della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 17 marzo 1988, recante l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, già prorogato al 30 aprile 1989 con deliberazione del 14 dicembre 1988, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1989.