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Legislatura XII

Regolamento interno

(approvato nella seduta del 13 dicembre 1995)


TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.
1. La Commissione esercita i suoi poteri secondo i princìpi e le finalità stabiliti dall'art. 2 della legge 25 maggio 1995, n. 229, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE)
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'art. 3 della legge 25 maggio 1995, n. 229.
Art. 3.
(PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE)
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori di cui all'articolo 24 e salvo quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 17.
Art. 4.
(COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ED ELEZIONI SUPPLETIVE
PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA)
1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme del Regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione.
2. Nelle elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vice Presidenti ed un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Dei risultati dell'elezione viene data comunicazione ai Presidenti delle Camere.
Art. 5.
(UFFICIO DI PRESIDENZA)
1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da due Segretari.
2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta.
Art. 6.
(FUNZIONI DEL PRESIDENTE, DEI DUE VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI)
1. Il Presidente rappresenta la Commissione, convoca e presiede le sedute, disciplina l'andamento dei lavori secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento.
2. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.
Art. 7.
(FUNZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA)
1. L'Ufficio di Presidenza dispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
2. L'Ufficio di Presidenza esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE)
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia annunciata al termine della seduta, la convocazione viene effettuata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione.
3. La convocazione può essere richiesta da un quarto dei componenti per trattare argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.
Art. 9.
(ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE)
1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, sono tenuti ad informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Questi argomenti, se la Commissione lo consente, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva.
Art. 10.
(NUMERO LEGALE)
1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, terzo comma.
2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione, tre commissari lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale, in armonia con quanto disposto per l'Assemblea dall'articolo 107 del Regolamento del Senato.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.
Art. 11.
(DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE)
1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprendendovi in essi anche gli astenuti. In caso di parità, la deliberazione si intende non approvata.
2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o cinque commissari lo scrutinio segreto.
3. Le modifiche del presente Regolamento sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
Art. 12.
(PUBBLICITA' DEI LAVORI)
1. Di norma la pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante la pubblicazione del resoconto sommario dei lavori.
2. Il Presidente può disporre la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico e l'attivazione del circuito audiovisivo interno.
3. Il tipo di pubblicità da dare ai lavori della Commissione viene deciso dal Presidente. Nel caso in cui la Commissione decida di riunirsi in seduta segreta, ad essa partecipano solo i commissari.
4. La Commissione può vincolare i propri membri al segreto su documenti, notizie o discussioni.
5. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti o documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, nonchè i documenti pervenuti anonimi alla Commissione.
Art. 13.
(NORME APPLICABILI)
1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO IV
MODALITA' PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.
(SVOLGIMENTO DELL'INCHIESTA, POTERI E LIMITAZIONI)
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria.
2. La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati.
Art. 15.
(ATTIVITA' ISTRUTTORIA)
1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni anche mediante libere audizioni.
2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione ovvero nelle ordinarie forme parlamentari previste dal precedente comma 1.
3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.
4. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 16 e la raccolta di informazioni possono essere svolte anche da una delegazione, previa delibera della Commissione.
Art. 16.
(ESAME DI TESTIMONI E CONFRONTI)
1. Il Presidente della Commissione avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunziare la formula del giuramento.
2. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, ma sempre nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
4. La Commissione può procedere a confronti fra persone già interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze.
Art. 17.
(CONVOCAZIONE DI TESTIMONI)
1. Nello svolgimento di esami testimoniali e di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria.
2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.
3. Ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione, perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.
Art. 18.
(FALSA TESTIMONIANZA)
1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'Autorità giudiziaria competente.
2. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
Art. 19.
(DENUNCIA DI REATI)
1. L'Autorità giudiziaria viene altresì informata di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti.
2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere.
Art. 20.
(ARCHIVIO DELLA COMMISSIONE)
1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato.
2. L'archivio è consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale dell'Amministrazione parlamentare addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione.
3. L'estrazione di copie di atti e documenti è consentita solo per espressa autorizzazione del Presidente della Commissione.
Art. 21.
(RELAZIONE SULL'ESITO DELL'INDAGINE)
1. La Commissione entro sei mesi dalla data della sua costituzione, presenta una relazione sull'esito delle indagini, formula le conseguenti proposte di ordine legislativo e regolamentare, e prospetta tutte le misure idonee a rendere le procedure e le strutture operative del settore adeguate alle esigenze di una efficiente e trasparente gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di mercato.
2. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
Art. 22.
(CONSERVAZIONE DEGLI ATTI)
1. Tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.


TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 23.
(SEDE, SEGRETERIA E DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA COMMISSIONE)
1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede e di un personale adeguati, assegnati dai Presidenti delle Camere d'intesa fra loro.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.
Art. 24.
(COLLABORAZIONI ESTERNE)
1. La Commissione può avvalersi di collaborazioni specializzate per l'espletamento di attività che richiedano particolari competenze. A tal fine il Presidente, presi gli opportuni contatti con gli interessati, sottopone all'Ufficio di Presidenza le relative delibere. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.
2. I collaboratori di cui al comma 1 si impegnano con giuramento ad osservare il segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine.
4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori esterni.
5. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione e riferiscano alla stessa.
Art. 25.
(MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE)
1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta scritta. Il testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.
2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente Regolamento.