Legislatura XII
Regolamento interno
Regolamento interno
(discusso e approvato nelle sedute dell'11 e del 21 ottobre 1994)
Titolo I
Disposizione generale
Art. 1
Compiti della Commissione
1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dall'articolo 1 e seguenti della legge 30 giugno 1994, n. 430, e secondo le norme del presente Regolamento.
Titolo II
Organizzazione della Commissione
Art. 2
Composizione e durata
1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 30 giugno 1994, n. 430, dura in carica per la durata della XII legislatura.
1. La Commissione esercita i suoi poteri fino alla prima riuniione delle nuove Camere. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera. la Commissione provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui al comma 1.
Art. 3
Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione
1. In caso di impedimento definitivo, dimissioni della Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge 30 giugno 1994, n. 430.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.
Art. 4
Partecipazione alle sedute della Commissione
Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria di cui all'articolo 24 e dei collaboratori di cui all'articolo 25 e salvo quanto disposto dagli articoli 16, 17 e 18.
Art. 5
Costituzione della Commissione e elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza
1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinato dalle norme del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione.
2. Nelle elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vicepresidenti ed un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere.
Art. 6
Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da prte di un rappresentante di gruppo.
Art. 7
Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento.Formula di concerto con i rappresentanti dei gruppi e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.
2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento, I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.
3. In casi strordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
Art. 8
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione qualora nell'ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti nonchè quelle in minoranza in rapporto alla consistenza di gruppi consezienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per gruppo, per non più di cinque minuti.
2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresenanti dei gruppi, esamina le questioni, disa di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso propone alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro ai sensi del comma secondo dell'articolo 19.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione.
Titolo III
Svolgimento dei lavori della Commissione
Art. 9
Convocazione della Commissione
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso a membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato, salvo quanto previsto dal comma 1.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.
Art. 10
Ordine del giorno delle sedute
1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Color che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Questi argomenti, se la Commissione lo consente, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva.
Art. 11
Numero legale
1. Per la validità della deliberazione della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.
1. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.
3. Se si accetta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con ki stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.
Art. 12
Deliberazioni della Commissione
1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale. Ai fini del computo della maggioranza sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respimta.
2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a mano che quattro commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto.
3. La richiesta,anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 2, la domanda si intende ritirata.
4. Quando ai verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
Art. 13
Pubblicità dei lavori
1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere si riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.
2. Le delibere della Commissione vengono di norma pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.
3. Per determinati documenti, notizie o discussioni, ls Commissione può stabilire, finchè lo ritenga opportuno, che i propri componenti siano vincolati dal segreto.
4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, a cura dei Segretari.
5. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario con l'indicazione degli intervenuti nelle discussioni, delle opinioni espresse e delle deliberazioni adottate.
6. Il Presidente può disporre che per determinare sedute sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Nei resoconti non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni di cui al comma 3.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico sono ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Art. 14
Norme applicabili
1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.
Titolo IV
Modalità procedurali strumenti operativi drll'inchiesta
Art. 15
Svolgimento dell'inchiesta
Poteri e limitazioni
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
2. La Commissione può delegare a gruppi di lavoro i compiti particolari su oggetti e per tempi determinati.
Art. 16
Attività istruttoria
1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportunì anche mediante libere audizioni.
2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera.
3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assitere da un difensore di fiducia.
Art. 17
Esame di testimoni
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16, la Commissione esamina come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale - richiamati dall'articolo 5 della legge 30 giugno 1994, n. 430 - contro coloro che rifiutano uffici legalmente dovuti e contro gli autori di dichiarazioni false o reticenti.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti
4. Le disposioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite linberamente.
Art. 18
Convocazione di persone che debbano essere sentite liberamente o di testimoni
1. Le persone che debbono essere sentite liberamente ovvero come testimoni sono convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette il comparire senza che sussita un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.
3. Ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di verifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.
Art. 19
Falsa testimonianza
1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
Art. 20
Denuncia di reati
1. Nei casi di cui all'articolo 19 ed in quelli indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 30 giugno 1994, n. 430, La Commissione invia rapporto all'Autorità giudiziaria. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere.
Art. 21
Archivio della Commissione
1. Qualunque atto o documento che perviene alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente, al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza.
2. Gli atti, le delibere e la documentazione raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.
3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori della Commissione.
4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 13 del presente Regolamento o dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1994, n. 430, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
Art. 22
Relazione conclusiva
1. Fermi restando l'obbligo della Commissione di riferire comunque annualmente al Parlamento, nonchè la facoltà di farlo ogni volta che lo ritenga opportuno, la Commissione deve presentare al Parlamento entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori una relazione sulle risultanze delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. Ogni volta che la Commissione deve riferire al Parlamento il Presidente predispone una proposta di relazione, ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione il documento non può essere divulgato.
3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.
Art. 23
Pubblicazioni di atti e documenti
1. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1994, n. 430, la Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.
3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.
Titolo V
Disposizioni conclusive
Art. 24
Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
2. Le spese per il finanziamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della Commisisone sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.
Art, 25
Collaborazioni
1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.
2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincoolo del segreto ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 1994, n. 430, e dell'articolo 13, comma 3, del presente Regolamento, svolgono gli incarichi loro afidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e possono assistere ai lavori della Commissione.
3. Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono proposti, il cui ammontare è fissato dall'Ufficio di Presidenza. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 24 del presente Regolamento.
Art. 26
Modifiche al Regolamento della Commissione
1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.
2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente Regolamento.