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Legislatura X

Regolamento interno

(discusso e approvato nelle sedute del 22 settembre, 11 ottobre e 8 novembre 1988)

TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.
Compiti della commissione.
1. La commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94 e secondo le norme del presente regolamento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
Composizione e durata.
1. La commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della citata legge 23 marzo 1988, n. 94, dura in carica tre anni, decorrenti dalla sua prima seduta.
2. In caso di rinnovo delle elezioni di una o di entrambe le Camere per scadenza del mandato o per anticipato scioglimento, la commissione continua ad esercitare i propri poteri fino alla prima riunione della nuova o delle nuove Camere. Successivamente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 1, al rinnovo dei componenti della commissione appartenenti alla Camera o alle Camere disciolte.
Art. 3.
Sostituzione del presidente e dei componenti della commissione.
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il presidente e gli altri componenti della commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al ricordato articolo 2 della legge 23 marzo 1988, n. 94.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la commissione.
Art. 4.
Partecipazione alle sedute della commissione.
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria di cui all'articolo 25 e dei collaboratori di cui all'articolo 26 e salvo quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18 e 19.
Art. 5.
Costituzione della commissione.
1. La commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal presidente per procedere all'elezione, fra i suoi componenti, di due vice presidenti e di due segretari. Sono chiamati a fungere da segretari provvisori i due componenti della commissione più giovani per età presenti alla seduta.
2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i vice presidenti ed un solo nome per i segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere.
Art. 6.
Ufficio di presidenza.
1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente della commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dai segretari.
2. Il presidente può convocare alle riunioni dell'ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta.
Art. 7.
Funzioni del presidente, dei vice presidenti e dei segretari.

1. Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'ufficio di presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
2. I vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.
3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente esercita i poteri spettanti all'ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
Art. 8.
Funzioni dell'ufficio di presidenza.
L'ufficio di presidenza:
a)propone il programma e il calendario dei lavori della commissione indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno delle sedute;
b)delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della commissione;
c)esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della commissione, alla quale riferisce;
d)propone alla commissione la costituzione di gruppi di lavoro ai sensi del comma 3 dell'articolo 15.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
Convocazione della commissione.
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma il presidente della commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato, salvo quanto previsto dal comma 1.
3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il presidente convoca la commissione con la procedura di cui al comma 2.
Art. 10.
Ordine del giorno delle sedute.
1. La commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi.
Art. 11.
Numero legale.
1. Salvo quanto è disposto nel comma 2 dell'articolo 15, per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verificazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora, alla ripresa, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.
Art. 12.
Deliberazioni della commissione.
1. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, comprendendosi, in essi, anche gli astenuti e salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.
2. La commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto.
3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il presidente abbia invitato la commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in commissione è inferiore a quello previsto dal comma 2, la domanda si intende ritirata.
4. Quando si verifichino irregolarità, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
Art. 13.
Pubblicità dei lavori.
1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del presidente o di un decimo dei componenti.
2. Le delibere della commissione vengono di norma pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.
3. Per determinati documenti, notizie o discussioni, la commissione può stabilire, finchè lo ritenga opportuno, che i propri componenti siano vincolati dal segreto.
4. Delle sedute della commissione si redige il processo verbale, a cura dei segretari.
5. Dei lavori della commissione è pubblicato un resoconto sommario con l'indicazione degli intervenuti nelle discussioni, delle opinioni espresse e delle deliberazioni adottate.
6. Il presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene, comunque, redatto per tutte le sedute. Nei resoconti non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni di cui al comma 3.
7. Qualora un quarto dei componenti la commissione lo richieda, almeno 24 ore prima, il presidente può disporre che la stampa o il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento della seduta, in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Art. 14.
Norme applicabili.
1. Nello svolgimento dei lavori della commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento del Senato della Repubblica.

TITOLO IV
MODALITA' PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.
Svolgimento dell'inchiesta.
Poteri e limitazioni.
1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati e l'attività istruttoria è svolta dalla commissione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
3. La commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati.
Art. 16.
Attività istruttoria.
1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie e informazioni nei modi che ritenga puù opportuni ed anche mediante libere audizioni.
2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera.
3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Art. 17.
Esame di testimoni.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16, la commissione esamina come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
2. Il presidente della commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale - richiamati dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1988, n. 94 - contro coloro che rifiutano uffici legalmente dovuti e contro gli autori di dichiarazioni false o reticenti.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal presidente ovvero dai singoli componenti della commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente. Qualora la commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il presidente della commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
Art. 18.
Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni.
1. Le persone che debbono essere sentite liberamente ovvero come testimoni, sono convocate mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la commissione può ordinarne l'accompagnamento.
3. Ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la commissione per gli opportuni provvedimenti.
Art. 19.
Falsa testimonianza.
1. Se il testimone commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il presidente della commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare processo verbale che quindi la commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla commissione.
2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1988, n. 94, circa il segreto che può essere opposto dai testimoni o comunque dalle persone ascoltate dalla commissione.
Art. 20.
Richiesta di copie e di documenti relativi a procedimenti d'inchiesta in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè richieste di copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Regime di pubblicità degli atti e documenti acquisiti.
1. Per la richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, per la richiesta di copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, per il regime di pubblicità degli atti e documenti acquisiti resta fermo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1988, n. 94.
Art. 21.
Denuncia di reati.
1. Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 19 ed in quelli indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1988, n. 94, la commissione invia rapporto all'Autorità giudiziaria. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere.
Art. 22.
Archivio della commissione.
1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.
2. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori della commissione.
3. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 13 del presente regolamento o dell'articolo 5, comma 3, della legge 23 marzo 1988, n. 94, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
Art. 23.
Relazione conclusiva.
1. Fermi restando l'obbligo della commissione di riferire comunque annualmente al Parlamento, nonchè la facoltà di farlo ogni volta che lo ritenga opportuno, la commissione deve presentare al Parlamento entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori una relazione sulle risultanze delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.
Art. 24.
Pubblicazione di atti e documenti.
1. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1988, n. 94, la commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.
3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della commissione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 25.
Sede, segreteria e dotazione finanziaria della commissione.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
2. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.
3. La commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il presidente. Le decisioni di spesa della commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.
Art. 26.
Collaborazioni.
1. Al fine di consentire alla commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il presidente sottopone all'ufficio di presidenza le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla commissione.
2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1988, n. 94, e dell'articolo 13, comma 3, del presente regolamento, svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente e possono assistere ai lavori della commissione. Riferiscono alla commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.
3. Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'ufficio di presidenza. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 25 del presente regolamento.
Art. 27.
Modifiche al regolamento della commissione.
1. Ciascun componente la commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione al presidente di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta, se positivamente valutata dall'ufficio di presidenza, è stampata e distribuita agli altri commissari e comunicata ai Presidenti delle Camere.
2. Il comma 1 trova applicazione anche per le aggiunte al regolamento.
3. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente regolamento. Le modifiche od aggiunte sono approvate dalla commissione a maggioranza dei componenti.