Legislatura V
Regolamento interno
(approvato nella seduta del 31 luglio 1969)
Art. 1. La pubblicità dell'attività della Commissione, salvo quanto disposto al successivo articolo 2, è assicurata nel modo previsto dall'articolo 41 del Regolamento della Camera dei deputati.
Art. 2. Gli atti istruttori compiuti dalla Commissione in base ai poteri di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione sono coperti da segreto.
Art. 3. Alle sedute della Commissione e dei Comitati di indagine non è di regola ammessa la presenza di persone estranee alla Commissione stessa.
La Commissione può, a maggioranza, derogare caso per caso a tale divieto, osservato sempre il disposto dell'articolo 2, limitatamente alle riuniuoni che hanno carattere conoscitivo. La Commissione o il Consiglio di Presidenza su delega della stessa potranno decidere volta per volta la pubblicità delle sedute conoscitive dei Comitati di indagine.
Art. 4. Ogni qualvolta il Consiglio di presidenza lo riterrà opportuno, sarà predisposto e previo esame ed approvazione della Commissione, sarà trasmesso alla stampa ed alla RAI-TV un ampio rapporto sullo stato dei lavori della Commissione stessa e dei suoi Comitati di indagine.