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Legislatura XII

Riferimenti normativi

Deliberazione 20 settembre 1994 del Senato della Repubblica, Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" (delibera istitutiva)
Deliberazione 7 novembre 1995 del Senato della Repubblica (proroga)

 

Deliberazione 20 settembre 1994 del Senato della Repubblica, Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" (Doc. XXII, n. 1)

Art. 1.
È istituita presso il Senato, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" nelle aree territoriali dove storicamente il fenomeno stesso si è manifestato ed in particolare nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, senza escludere la facoltà di acquisire conoscenze sulla situazione in altre regioni attraverso rapporti delle pubbliche autorità.

Art. 2.
La commissione è composta da venti senatori, oltre al presidente, nominati dal Presidente del Senato in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo presso il Senato.
Il Presidente del Senato nomina il presidente della commissione, al di fuori dei componenti la commissione stessa, tra i membri del Senato e convoca la commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3.
La commissione ha il compito di accertare:
a) il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera agricola, in particolare da parte delle imprese che ricevono contributi comunitari, statali e regionali;
b) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla sicurezza del trasporto di persone in relazione al fenomeno del cosiddetto "caporalato";
c) le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non autorizzato di manodopera agricola a fini di lucro;
d) il funzionamento dei controlli pubblici sulle norme di cui alle lettere a) e b) effettuati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dall'ispettorato provinciale del lavoro;
e) l'organizzazione delle linee pubbliche e private autorizzate al trasporto della manodopera agricola nelle zone interessate dal fenomeno del cosiddetto "caporalato";
f) l'entità e le modalità dell'evasione contributiva nelle zone interessate dal fenomeno del cosiddetto "caporalato" da parte delle imprese del settore agro-alimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei "caporali";
g) le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale operate da parte dei "caporali" nei confronti della manodopera femminile;
h) la penetrazione della criminalità organizzata nel settore agro-alimentare anche tramite il controllo del trasporto illegale della manodopera;
i) la presenza, le condizioni di lavoro, di abitazione e di vita dei lavoratori extracomunitari nelle aree agricole meridionali, nonché il loro rapporto con le popolazioni locali;
l) l'adozione, la sistematicità, il coordinamento e l'effettività delle iniziative di prevenzione del ciclico fenomeno criminoso ad opera degli uffici competenti, statali, regionali e locali;
m) la praticabilità della istituzione di nuclei ispettivi misti, da collegare con gli ispettorati del lavoro e le forze dell'ordine, al fine di potenziare l'attività di prevenzione;
n) la possibilità di istituire un fondo da destinare alle regioni ed ai comuni interessati dal fenomeno del cosiddetto "caporalato", a sostegno delle aziende che intendono strutturare le loro organizzazioni sulla base del rispetto della normativa in vigore e con l'attivazione, in proprio, di sistemi di trasporto della manodopera agricola, dai centri abitati alle aziende, con mezzi dimensionalmente adeguati, eventualmente in forma anche consortile tra diverse imprese;
o) gli elementi utili alla definizione di una normativa in materia di disoccupazione agricola, volta ad una riduzione della disoccupazione stessa, sulla scorta della quale l'erogazione degli indennizzi venga rapportata al numero delle giornate lavorative registrate.

Art. 4.
La commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
Gli oneri derivanti dal funzionamento della commissione sono posti a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 5.
Le sedute della commissione sono pubbliche, salvo che la commissione medesima disponga diversamente.
L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla commissione prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.
La commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro.

Art. 6.
La commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.
Entro i successivi trenta giorni la commissione presenta al Senato una relazione scritta, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati.

Art. 7.
La relazione finale dovrà contenere proposte articolate attuative delle soluzioni riscontrate a seguito degli accertamenti svolti.

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Deliberazione 7 novembre 1995 del Senato della Repubblica, Proroga delle funzioni della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "caporalato"

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 20 settembre 1994, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "caporalato", entro il quale la commissione deve terminare i suoi lavori, è prorogato al 30 aprile 1996.