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Legislatura XII

Regolamento interno

(approvato nella seduta del 28 febbraio 1995)


Titolo I
Disposizioni Generali

Art. 1. Compiti e poteri della Commissione
1. La Commissione d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri secondo le norme e per le finalità previste dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 20 settembre 1994, istitutiva della Commissione medesima.

Titolo II
Organizzazione della Commissione

Art. 2. Sostituzione del Presidente e dei componenti della Comissione
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 3. Partecipazione alle sedute della Commissione
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estrenei, fatta eccezione del personale del Senato specificamente addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato e dei collaboratori esterni, di cui al successivo articolo 22, comma 2.

Art. 4. Costituzione della Commissione
1. Nella sua prima seduta, la Commissione, convocata dal Presidente del Senato, procede alla elezione, fra i suoi componenti, di due Vicepresidenti e di due Segretari. Sono chiamati a fungere da Segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.
2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vicepresidenti ed un solo nome per i due Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5. Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Può direttamente proporre alla Commissione il programma e il calendario dei lavori. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.
2. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.
4. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 6. Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza:
a) propone il programma e fissa il calendario dei lavori della Commissione;
b) esamina le questioni, sia di merito, sia procedurali, che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce;
c) può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro;
d) delibera sulla nomina dei collaboratori esterni alla Commissione e sul compenso da corrispondersi agli stessi, nonchè sulle altre spese di straordinaria amministrazione;
2. Il Presidente comvoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi ove lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un rappresentante di un Gruppo.

Titolo III
Svolgimento dei lavori della Commissione

Art. 7. Convocazioni della Commissione
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo siversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convoacazione, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da cinque dei componenti della Commissione per la discussione di specifici argomenti. In tal caso il Presiente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 8. Ordine del giorno delle sedute
1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 9. Numero legale per la validità delle sedute
1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 10.
2. La sussistenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 10. Deliberazioni della Commissione
1. Le deliberazioni della Commissione spno adottate a maggioranza dei presenti, comprendendosi imn essi anche gli astenuti . In caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata.
2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, ovvero relative alla redazione ed approvazione della relazione di cui al successivo articolo 20 ovvero per la elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o cinque lo scrutinio segreto.
5. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale, o lo scrutinio segreto presente in Commissione al momento in cui si apre la votazione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la domanda si intende respinta.
6. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11. Durate degli interventi
1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.
2. E' fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per gruppo.

Art. 12. Pubblicità dei lavori
1. La Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta su richiesta del Presidente o di due suoi componenti.
2. La Commissione può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
3. Di ogni seduta della Commissione si svolge e si pubblica nel Bollettino Giunte o Commissioni del Senato della Repubblica un resoconto sommatro. Quando la Commissione ascolta le persone in libera audizione in sede di testimonianza formale ovvero si riunisce in seduta segreta si redige e si pubblica un riassunto dei lavori.
4. Delle sedute della Commissione è altresì redatto il resonto stenografico.

Art. 13. Norme applicabili
1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento del Senato della Repubblica.

Titolo IV
Modalità e strumenti operativi dell'inchiesta

Art. 14. Attività istruttoria
1. La Commissione procede alle indagini, agli esami e all'acquisizione dei documenti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Al di fuori dell'esercizio dei poteri di cui al precedente comms, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed unformazioni nelle ordinarie forme parlamentari.
3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o dediante testimonianze formali ovvero mediante confronti tra due o più persone. La Commissione può decidere di passare, valutare le circostanze, dalla libera audizione alla testimonianza formale.
4. I potero di cui al comma 1 devino essere esercitati direttamente dalla Commissione.
5. L'attività istruttoria è svolta dalla Commissione. Compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, possono essere delegati dalla Commissione a gruppi di lavoro o, al fine di effettuare sopralluoghi fuori sede, ad una delegazione.

Art. 15. Audizioni
1. I parlamentari, i membri del governo, i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta, sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.
2. Le persone che la Commissione intende ascoltare in libera audizione sono convocate dal Presidente di norma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16. Testimonianze
1. Le persone da ascoltare in sede di testimonianza formale sono convocate dalla Commissione con modalità previste dall'articolo precedente o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria.
2. La Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica in caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione senza giustificato motivo della persona convocata.
3. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre davanti alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.
4. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o se questa,al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, rifiuti di deporre, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 17. Norme procedurali relative alle audizioni e alle testimonianze
1. La Commissione puòl procedere a confronti fra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze.
2. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti la Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Le domande possono poste dal Presidente anche sulla base di capitolati predisposti, salva sempre la possibilità di ulteriori domande da parte dei singoli commissari.Il Presidente decide sull'ammissibilità delle domande.
3. Alle persone ascoltate è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico dell'audizione o della testimonianza perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito.

Art. 18. Segreto funzionale
1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.
2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonchè le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico.
3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, las Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consetire all'autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

Art. 19. Archivio della Commissione
1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri della sua funzionalità e per le opportune misure di sicurezza.
2. L'archivio di cui al precedente comma è liberamente consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 22, comma 2, e dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione.
3. Il Presidente può autorizzare di volta in volta l'estrazione di copie di atti e documenti coperti da segreto a norma del precedente articolo e la loro consegna ai commissari, ai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 22, comma 2, e alle autorità richiedenti, previa annotazione in apposito registro a cura dell'ufficio di segreteria.

Art. 20. Relazione conclusiva e menzione nella stesa di atti e documenti
1. La Commissione, presenta al Presidente del Senato della Repubblica, entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.
2. La Commissione stabuìilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso è consntita la pubblicazione discritti anonimi.
3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'archivio storico del Senato della Repubblica.

Art 21. Sede, segreteria e dotazione fimamziaria alla Commissione
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnato dal Presidente del Senato della Repubblica.
2. Le spede per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 22. Collaborazioni esterne
1. La Commissione può avvalersi di un nucleo di un corpo di polizia per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria.
2. La Commissione può avvalersi altresì dell'opera di collaboratori esterni cui spetta un comprenso adeguato alle funzioni che sono chiamati ad espletare.
3. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del segreto di cui agli articoli 18 e 19. Essi possono, secondo i criteri stabiliti dal Presidente, assistere alle sedute della Commissione e riferire alla stessa.