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Legislatura XII

Riferimenti normativi

Deliberazione 20 giugno 1995 della Camera dei Deputati, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (delibera istitutiva)

Art. 1
Composizione della commissione
1. È istituita, per la durata della XII legislatura, presso la Camera dei deputati, una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.
2. La commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
3. La commissione nella prima seduta elegge il presidente, un vicepresidente e due segretari.

Art. 2
Compiti della commissione
1. La commissione, in riferimento ai diversi comparti di indagine, ha il compito di:
a) verificare l'attuazione delle normative vigenti da parte delle autorità centrali, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dei loro consorzi, dei soggetti produttori, dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, delle imprese pubbliche e private esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività inerente il ciclo dei rifiuti e, in particolare, lo smaltimento ed il traffico di rifiuti tra Nord e Sud del Paese ed altre nazioni;
b) accertare le eventuali inadempienze nei confronti delle suddette normative da parte dei soggetti destinatari delle norme;
c) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sugli eventuali circuiti, sugli aspetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
d) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, quali la gestione delle cave e l'affidamento di lavori in appalto, le connessioni con casi di abusivismo edilizio nonché i legami tra le diverse regioni del Nord e del Sud del Paese ed altre nazioni;
e) riferire alla Camera dei deputati ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno ogni tre mesi, nonché al termine dei propri lavori;
f) proporre soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate.
2. La commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 3
Testimonianze

1. Per le testimonianze davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4
Richiesta di atti e documenti
1. La commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie od inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 326 del codice penale.
3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto od informazione, di atti o documenti dei quali sia vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6
Organizzazione interna
1. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.