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Legislatura XII

Regolamento interno

(approvato nella seduta del 3 agosto 1995)

Titolo I
NORME APPLICABILI

Art. 1. Norme applicabili
1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati 20 giugno 1995 istitutiva della Commissione, di seguito denominati "deliberazione istitutiva". Per il suo funzionamento si applicano le norme delpresente regolamento e, per quanto ivi non espressamente disciplinato, le norme del regolamento della Camera dei deputati.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2. Composizione e durata
1. La Commissione composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva, dura in carica per la durata prevista dall'articolo 1, comma 1, della medesima deliberazione.

Art. 3. Sostituzione dei componenti della Commissione
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Comissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazioene del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 4. Partecipazione alle sedute della Commissione
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 21 e dei collaboratori di cui all'articolo 22 e salvo quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16.

Art. 5. Cosituzione della Commissione ed elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza
1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del regolamento della Camera. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.
2. Dei risultati delle elezioni è data comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 6. Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dal Vicepresidente e dai Segretari.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rapprsentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte d un rappresentante di gruppo.

Art. 7. Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e dei Segretari
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norem del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, Il Segretario verifica i risultati delle cotazioni e sovrintende alla redazione del processo verbale.
3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Uffiicio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 8. Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presiidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal presidente, inserendovi le proposte prevalenti nonchè quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per gruppo, per non più di cinque minuti.
2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, resamina le questioni che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.
3. L'Ufficio di presidenza delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione.

Titolo III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 9. Convocazione della Commissione
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'aviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.
4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 10. Numero legale
1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

Art. 11. Deliberazioni della Commissione
1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggiornaza dei presenti. A tal fine sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre componenti chiedano la votazione nominale.
3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano.
4. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12. Pubblicità dei lavori
1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.
2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.
3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati dal segreto, anche per periodi determinati di tempo. Tale vincolo è comunque previsto per le informazioni apprese nel corso di sedute segrete.
4. Delle sedute della Cosmmissione si redige il processo verbale.
5. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario. Il Presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Titolo IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 13. Svolgimento dell'inchiesta - Poteri e limitazioni
1. La Commisisone procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti e documenti dalla medesima formati o acquisiti.

Art. 14. Attività istruttoria
1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad audizioni e acquisire documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni.
2. I parlamentari, i mmbri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera.
3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 15. Esame di testimoni
1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la collaborazione dell'inchiesta.
2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventiva,emte esaminati in capitoli separati ed ev entualmente comunicati a ciascun testimone al monìmento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni
domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

Art. 16. Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni
1. Le persone che debbono essere sentite liberamente, sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinare l'accompagnamento.
3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 17. Falsa testimonianza
1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissiome, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In ogni caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in caso di srresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 18. Archivio della Commissione
1. Qualunque atto o documento che previene alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza.
2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato, il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera dei depitati.
3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori della Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari.
4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 12 del presente regolamento non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
5. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi può disporre che i resoconti stenografici delle sedute segrete o i documenti segreti o riservati siano trasmessi, qualora vertano su materie di loro interesse, a Commissioni parlamentari di inchiesta o ad altri organi parlamentari di vigilanza o controllo la cui disciplina assicuri a tali atti il medesimo regime di segretezza.

Art. 19. Relazioni alla Cemera
1. Fermi restando l'obbligo della Commissione di riferire comunque alla Camera nei termini previsti nella deliberazione istitutiva, nonchè la facoltà di farlo ogni volta che lo ritenga opportuno, la Commissione presenta alla Camera, entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. Ogni volta che la Commissione deve riferire alla Camera, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione il documento non può essere divulgato.
3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 20. Pubblicazione di atti e documenti
1. Contestualmente alla presentazionbe della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.
2. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono trasmessi all'archivio storico della Camera dei deputati.

Titolo V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 21. Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 22. Nomine di consulenti ed esperti
1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla deliberazione istitutiva per il miglior espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresetnanti dei gruppi le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.
2. I collaboratori preatano giuramento circa l'osservaza del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del presente regolamento; svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente; possono assistere ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.
3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un compenso adeguato alle funzioni svolte.

Art. 23. Modifiche al regolamento della Commissione
1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.
2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.