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Legislatura XVI

Riferimenti normativi

Deliberazione 16 marzo 2010 del Senato della Repubblica, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (delibera istitutiva)

Art. 1.
1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare:a) sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e adiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;
b) sulle specifiche condizioni ambientali dei vari contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;
c) sull'adeguatezza della raccolta e della analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni e nelle basi militari sul territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero;
d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego;
e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini allo stesso personale, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati;
f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare è chiamato a prestare servizio;
g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito, attualmente previsti dall'ordinamento a favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) ed f )
2. Nell'esercizio della sua attività, la Commissione si adopera altresì per attuare le indicazioni contenute nella relazione finale presentata al termine dei propri lavori dalla omologa Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006.
3. La Commissione ha altresì il compito di monitorare il funzionamento del servizio sanitario nazionale per le attività concernenti l'ambito di lavoro della stessa, nonché il funzionamento del servizio sanitario militare, ed in particolare la fruibilità di quest'ultimo in termini di efficienza e di efficacia sul territorio italiano e all'estero, nell'ottica di una migliore tutela della salute di tutti coloro i quali possono essere considerati soggetti a rischio nell'espletamento del proprio servizio.

Art. 2.
1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.
3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi l e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 4.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.
2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo ad esperti ed enti sia privati sia pubblici.

Art. 5.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 6.
1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.

Art. 7.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.

Art. 8.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Roma, 16 marzo 2010