Legislatura XV
Riferimenti normativi
Deliberazione 11 ottobre 2006 del Senato della Repubblica, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico (delibera istitutiva)
Art. 1.
1. È istituita, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.
Art. 2.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti risarcitori, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.
Art. 3.
1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.
3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
Art. 5.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.
2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.
Art. 6.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
Art. 7.
1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.
Art. 8.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Esse sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per l'anno 2007. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Roma, 11 ottobre 2006