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Legislatura XIV

Riferimenti normativi

Deliberazione 17 novembre 2004 del Senato della Repubblica, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale (delibera istitutiva)
Deliberazione 20 dicembre 2005 del Senato della Repubblica (proroga)

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Deliberazione 17 novembre 2004 del Senato della Repubblica, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

Art. 1.
1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata "Commissione", che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace e sulle loro cause, nonché sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.

Art. 2.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica alla legislazione ed ai trattati internazionali vigenti in materia.

Art. 3.
1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.
3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 5.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.
2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

Art. 6.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica alle norme regolamentari.

Art. 7.
1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerati pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Art. 8.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

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Deliberazione 20 dicembre 2005 del Senato della Repubblica, Proroga del termine di cui all'articolo 2 della deliberazione del 17 novembre 2004, recante: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale"

Art. 1.
1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale, di cui all'art. 2 della deliberazione del Senato del 17 novembre 2004, è prorogato fino alla conclusione della XIV legislatura.