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Legislatura II

Riferimenti normativi

Legge 11 marzo 1953, n. 150, Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo*

Art. 2
Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita una Commissione consultiva composta di: a) sei deputati e sei senatori, designati dai Presidenti delle rispettive Camere; b) due membri designati dalla Presidenza del Consiglio; c) un membro designato dal Ministero dell'interno; d) un membro designato del Ministero del tesoro; e) un membro designato dal Ministero delle finanze; f) un membro designato dal Presidente del Consiglio di Stato; g) un membro designato dal Presidente della Corte dei conti; h) due membri designati dall'Associazione dei comuni; i) due membri designati dall'Unione delle province; l) un membro designato dall'Associaz. nazionale enti assistenziali; m) un membro designato dall'Unione delle camere di commercio. Alla Commissione è aggregato di volta in volta un membro designato dal Ministero nella cui competenza rientra la materia sottoposta all'esame della Commissione. La Commissione elegge tra i suoi membri parlamentari un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Per le funzioni di segreteria possono essere temporaneamente distaccati presso la Commissione non più di tre funzionari di grado non superiore al 6°.

Art. 3
La Commissione prevista dall'articolo precedente esprimerà il suo parere sugli schemi di decreti legislativi che le verranno sottoposti dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri interessati, ai fini indicati nell'art. 1. Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

*Provvedimento abrogato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, la L. 18 giugno 1954, n. 343 e il D.P.C.M. 23 dicembre 1954, recante direttive di carattere generale per l'esame da parte delle Giunte provinciali amministrative delle deliberazioni comunali e provinciali del personale dipendente.