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Legislatura IV

Riferimenti normativi

Legge 27 luglio 1967, n. 632, Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo

Art. 12.
L'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente: "Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e pubblici, riguardanti direttamente o indirettamente i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna, nonchè la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune. Il Magistrato alle acque ed il Magistrato per il Po, nelle rispettive circoscrizioni territoriali, ove operano anche i Provveditori alle opere pubbliche per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordinamento di cui sopra, d'intesa col Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1967, sentita una Commissione parlamentare composta da 5 deputati e da 5 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, le norme, aventi valore di legge, occorrenti per attuare il coordinamento previsto nei precedenti commi, avendo riguardo all'intero bacino idrografico dei corsi d'acqua, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate nei precedenti commi; assicurare l'ordine di priorità degli interventi, anche nella fase esecutiva; garantire l'impiego più idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto tecnico ed economico; prevedere le necessarie semplificazioni e modificazioni procedurali; assicurare la più efficiente vigilanza sull'attuazione delle singole opere di intervento".