Legislatura IV
Riferimenti normativi
Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale
Legge 25 gennaio 1962, n. 20, Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
***
Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale
Art. 12.
La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformità del proprio regolamento.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.
***
Legge 25 gennaio 1962, n. 20, Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Art. 3. Poteri della Commissione inquirente*
Salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti, la Commissione inquirente prevista dall'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria. Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge. Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può richiedere l'impiego delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'art. 229 del codice di procedura penale. Se ritiene necessario assicurare la custodia dell'inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita.
Art. 4. Esame dei testimoni - Dovere di esibizione*
Ai testimoni esaminati dalla Commissione inquirente e dalla Corte Costituzionale si applicano le disposizioni dell'art. 449 del codice di procedura penale. Ad essi non si applicano le disposizioni degli articoli 352 e 356 del codice stesso. I pubblici ufficiali e impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono rifiutare l'esibizione prevista dall'art. 342 del codice medesimo adducendo il segreto politico, militare o di ufficio.
Art. 5. Atti della Commissione*
I provvedimenti della Commissione sono deliberati collegialmente e sono emanati e sottoscritti dal presidente e da un segretario. In caso di necessità ed urgenza il presidente può adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di competenza della Commissione, riferendone immediatamente ad essa. Se la Commissione non li convalida, essi si intendono revocati.
Art. 6. Commissari delegati*
La Commissione può delegare a uno o più commissari il compimento di determinati atti istruttori. In caso di necessità e di urgenza i commissari delegati possono provvedere a norma del secondo e del terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 7. Segretezza degli atti della Commissione*
I membri della Commissione inquirente, gli addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti dell'inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento. Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque pubblichi, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.
Art. 8. Rifiuto di obbedienza alla Commissione*
Chiunque rifiuta indebitamente di eseguire un ordine della Commissione inquirente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che per il fatto siano previste sanzioni diverse.
Art. 9. Autorizzazione a procedere*
Non si procede senza autorizzazione della Commissione inquirente o della Corte Costituzionale contro i funzionari rispettivamente addetti alla Commissione o alla Corte, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica e gli appartenenti alle altre forze armate, per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione o della Corte. La stessa norma si applica a coloro che, legalmente richiesti, hanno prestato assistenza.
Art. 10. Incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare*
Se il pubblico ministero, nel corso della istruzione preliminare o sommaria, ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati. Se il giudice ordinario o militare, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ritiene del pari che ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei deputati.
Art. 11. Pendenza di un procedimento innanzi al Parlamento o alla Corte Costituzionale*
Se l'autorità giudiziaria ordinaria o militare, in qualunque stato e grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione inquirente o al Parlamento in seduta comune è in corso un procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale perché questa si pronunci sulla competenza. Della trasmissione è data notizia al Presidente della Camera dei deputati. La Corte Costituzionale decide con sentenza in Camera di consiglio, nella composizione prevista per i giudizi d'accusa, sentito un rappresentante della Commissione inquirente. Qualora il procedimento sia già innanzi alla Corte Costituzionale, l'autorità giudiziaria ordinaria o militare trasmette gli atti alla Corte stessa.
Art. 12. Notizia dell'azione penale a carico di persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione*
Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il pubblico ministero che inizia l'azione penale a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, ne dà notizia al Presidente della Camera dei deputati, il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente.
Art. 13. Pendenza di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare*
Se la Commissione inquirente ha notizia di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, e ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli stessi articoli ne informa il Presidente della Camera dei deputati, il quale richiede all'autorità giudiziaria la trasmissione degli atti di procedimento. Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 11.
Art. 14. Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune o della Corte Costituzionale*
Se la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune ritengono che il fatto sia diverso da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, dichiarano la propria incompetenza e ordinano la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria. Questa, nel caso di dissenso, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 11.Se la Corte Costituzionale, nel corso del giudizio d'accusa, ritiene la propria incompetenza, ordina con sentenza la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.
Art. 15. Efficacia preclusiva della definizione del procedimento d'accusa*
La definizione del procedimento d'accusa per causa diversa da quella prevista dall'articolo precedente impedisce l'inizio o il proseguimento dell'azione penale per gli stessi fatti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare.
Art. 16. Procedimento d'accusa per reati connessi*
Se nel corso di un procedimento d'accusa la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune hanno notizia di reati connessi ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura penale, possono disporre, se la ritengono necessaria, la riunione dei procedimenti. Possono tuttavia ordinare la separazione dei procedimenti stessi qualora in un momento successivo la ritengano conveniente. Per i reati connessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli precedenti.
Art. 17. Deliberazione di messa in stato d'accusa
La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'art. 90 della Costituzione e a scrutinio segreto. L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.
Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte Costituzionale.
Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.
Art. 18. Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati
Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'art. 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente.
Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio stesso.
Art 19. Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizio
Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione.
Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.
Art. 20. Cessazione dall'incarico dei commissari d'accusa
I commissari d'accusa cessano dall'incarico col deposito della sentenza in cancelleria.
Art. 21. Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati
La Corte Costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale secondo la formula prescritta dall'art. 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio.
Art. 22. Nomina del giudice relatore e del difensore**
Il Presidente della Corte Costituzionale nomina un giudice per l'interrogatorio e gli atti istruttori ritenuti necessari, e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia. Quando è in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio, agli altri eventuali atti istruttori e alla relazione provvede personalmente il Presidente della Corte Costituzionale.
Art. 23. Poteri della Corte Costituzionale***
La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Ha i poteri previsti dal terzo e dal quarto comma dell'art. 3 e può revocare o modificare l'ordine di custodia già emesso dalla Commissione inquirente a norma del citato quarto comma dell'art. 3. Dispone la sospensione dalla carica nei casi non previsti dall'art. 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
Art. 24. Fissazione della data del dibattimento
Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato all'accusato e al suo difensore.
Art. 25. Astensione e ricusazione dei giudici
Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa.
La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la ricusazione si riferisce.
Art. 26. Composizione del Collegio giudicante
Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.
Il Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.
Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive.
Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.
I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico.
Art. 27. Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi
La Corte Costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa.
Nelle ipotesi contemplate dall'art. 45 del codice di procedura penale, può conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, reati non compresi nell'atto di accusa, diversi da quelli previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.****
Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso.*****
Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente.
Ai procedimenti per reati connessi si applicano le disposizioni dell'articolo 1.******
Art. 28. Deliberazione e pubblicazione della sentenza
Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto: dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.
In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.
Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.
La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 29. Irrevocabilità e revisione della sentenza
La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte Costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso. Il potere di chiedere la revisione, attribuito al pubblico ministero dall'articolo 556 del codice di procedura penale, è esercitato dalla commissione inquirente.*******L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari d'accusa.
Art. 30. Azione civile********
L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.
Art. 31. Poteri nell'esecuzione penale
I poteri previsti dall'art. 144 del codice penale sono esercitati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa.
Art. 32. Amnistia ed indulto - Riabilitazione
La Corte applica l'amnistia e l'indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate.
Art. 33. Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione
La Corte Costituzionale giudica sulla istanze di revisione e provvede alla applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa.
Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente.
Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 28.
Art. 34. Applicabilità dei codici penale e di procedura penale
Nel procedimento d'accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penali e di procedura penale.
Art. 35. Abrogazione di norme precedenti
È abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87.
*Articoli abrogati dall'art. 9 della legge 10 maggio 1978, n. 170, Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20.
** Articolo così modificato dall'art. 13 della legge 5 giugno 1989, n. 219: «Il Presidente della Corte Costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio»
*** Articolo così modificato dall'art. 14 della legge 5 giugno 1989, n. 219: «La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'art. 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1»
****Comma così sostituito dall'art. 15, L. 5 giugno 1989, n. 219: «La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria.»
***** Comma così sostituito dall'art. 15, L. 5 giugno 1989, n. 219: «Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall'art. 90 della Costituzione non compreso nell'atto di accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso.»
****** Comma abrogato dall'art. 15, L. 5 giugno 1989, n. 219.
******* Comma così sostituito dall'art. 16 della legge 5 giugno 1989, n. 219: «Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal comitato di cui all'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.»
******** Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 5 giugno 1989, n. 219: «1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.»