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Legislatura IV

Regolamento interno

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

(presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 1° luglio 1961)


TITOLO I.
DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO D'ACCUSA

CAPO I.
DEI GIUDICI AGGREGATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 1. (Elezione dei giudici aggregati)
L'elenco previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.
Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di 36 persone.
I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

CAPO II
DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

ART. 2. (Elezione della Commissione inquirente)
La Camera (il Senato), ogni volta che si rinnova, provvede alla elezione dei dieci deputati (senatori) componenti la Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, secondo le norme seguenti.
Il Presidente della Camera (del Senato), intesi i Presidenti dei gruppi parlamentari e il Presidente del Senato (della Camera), determina la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi nella formazione della Commissione inquirente.
In conformità della ripartizione prevista dal comma precedente e su designazione dei gruppi parlamentari il Presidente forma la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'Assemblea.
La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 98 del regolamento della Camera (dell'articolo 80 del regolamento del Senato).
Con le stesse modalità la Camera (il Senato) elegge dieci commissari supplenti.

ART. 3. (Rifiuto della nomina - Divieto di dimissione)
I commissari possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa.
Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

ART. 4. (Incompatibilità e astensione)
L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Commissario del Governo.
I commissari non possono essere ricusati.
Hanno tuttavia facoltà, di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.
Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede.

ART. 5. (Sostituzione dei commissari)
Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e impedimento, i commissari effettivi sono sostituiti dai commissari supplenti appartenenti allo stesso gruppo, secondo l'ordine di designazione del gruppo stesso.

ART. 6. (Costituzione della Commissione inquirente)
La Commissione inquirente è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente dalla Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere alla elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due Segretari, a norma dell'articolo 4 del regolamento della Camera.
La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dall'elezione della Commissione, ovvero dei dieci deputati o dei dieci senatori nel caso di elezione parziale per rinnovazione di una sola Camera.
Successivamente la Commissione è convocata dal suo Presidente.

ART. 7. (Validità delle sedute e delle deliberazioni - Divieto di astensione dal voto)
Le sedute della Commissione non sono valido se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I commissari non possono astenersi dal voto.

ART. 8. (Ufficio di segreteria)
L'ufficio di segreteria della Commissione inquirente è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.
Durante i lavori della Commissione, all'ufficio di segreteria possono essere addetti, su richiesta del Presidente della Commissione stessa, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari.

ART. 9. (Sede della Commissione)
La Commissione inquirente ha sede presso la Camera dei deputati.

CAPO III.
DEI COMMISSARI DI ACCUSA

ART. 10. (Numero ed elezione dei commissari di accusa)
Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.
Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.

ART. 11. (Ineleggibilità e incompatibilità)
Non possono essere eletti commissari d'accusa coloro che hanno fatto parte del Governo in carica nel periodo in cui si sono verificati i fatti contestati nell'atto d'accusa.
Ai commissari d'accusa si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, primo comma.
In caso di incompatibilità sopravvenuta o conosciuta in un momento successivo all'elezione, la decadenza dall'ufficio di commissario è dichiarata dal Presidente della Camera dei deputati.

ART. 12. (Sostituzione)
Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari d'accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.
Nel caso di rifiuto della nomina, di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

TITOLO II.
DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL PARLAMENTO

CAPO I.
DELLA INCHIESTA DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

ART. 13. (Inizio del procedimento d'accusa)
La Commissione inquirente inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, in seguito a rapporto, referto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente.

ART. 14. (Rapporto, referto, denunciae trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria)
Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto, un referto o una denuncia -relativi a un fatto previsto dagli articoli 90 e 90 della Costituzione e accertatane, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione inquirente, dandone notizia al Presidente del Senato.
Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 10 della legge.
La Commissione può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare comunicazione alle rispettive Assemblee delle trasmissioni previste dai commi precedenti.

ART. 15. (Convocazione della Commissione)
Il Presidente della Commissione inquirente convoca la Commissione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 16. (Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente)
L'ordinanza con la quale la Commissione inquirente dichiara, a norma dell'articolo 14 della legge, la propria incompetenza perché il fatto non rientra nelle ipotesi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

ART. 17. (Archiviazione)
Quando la Commissione inquirente, esperito, se del caso, sommarie indagini preliminari, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera con ordinanza l'archiviazione.
Copia della ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere.

ART. 18. (Revoca dell'archiviazione)
Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti della Commissione, i Presidenti delle due Camere ne dànno comunicazione alle rispettive Assemblee nella prima seduta successiva.
Qualora entro cinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente o dalla seconda di esse se fatte in date diverse, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento lo richieda, la Commissione procede all'inchiesta.
La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera alla quale i richiedenti appartengono.
I Presidenti delle Camere verificano l'autenticità delle firme.
Il Presidente del Senato trasmette immediatamente al Presidente della Camera le richieste a lui pervenute.

ART. 19. (Apertura dell'inchiesta)
Se la Commissione non delibera l'archiviazione o se questa è revocata a norma dell'articolo precedente, il Presidente dichiara aperta l'inchiesta con ordinanza.
Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne dànno comunicazione alle rispettive Assemblee.
È trasmessa altresì ai commissari d'accusa qualora a carico dell'inquisito sia già in corso un giudizio innanzi alla Corte Costituzionale.

ART. 20. (Deliberazione di non doversi procedere)
Compiuta l'inchiesta, la Commissione, se non ritiene di proporre al Parlamento la messa in stato di accusa, delibera di non doversi procedere.
Se la deliberazione è approvata a maggioranza di tre quinti dei componenti della Commissione, questa provvede con ordinanza e ne trasmette copia ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alte rispettive Assemblee.
Se la deliberazione è approvata con il voto favorevole di meno di tre quinti dei componenti, la Commissione presenta una relazione per il Parlamento secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 21. (Relazione della Commissione)
La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere la enunciazione del fatto e del titolo del reato, l'indicazione delle prove raccolte, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della deliberazione, le conclusioni.
Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.
Nell'approvare la relazione la Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.
La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 22. (Rimessione al Parlamento della deliberazione di non doversi procedere)
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20, entro cinque giorni dalla distribuzione della relazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento può chiedere al Presidente della Camera dei deputati che la deliberazione di non doversi procedere sia rimessa all'esame del Parlamento in seduta comune.
La richiesta deve contenere un ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa, con l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 18.
Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. 23. (Commissioni parlamentari d'inchiesta)
Le commissioni parlamentari d'inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di un'inchiesta d'accusa o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività e trasmettere gli atti alla Commissione inquirente non appena ricevano comunicazione dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.
Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa, la Commissione parlamentare d'inchiesta decade dal proprio ufficio.
In tutti gli altri casi la Commissione riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione inquirente o dal Parlamento.

CAPO II.
DELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA

ART. 24. (Convocazione del Parlamento in seduta comune)
Se la relazione della Commissione inquirente propone la messa in stato d'accusa o se viene presentata la richiesta prevista dall'articolo 22, il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione o dalla presentazione della richiesta.

ART. 25. (Discussione)
La discussione inizia con la relazione orale della Commissione.
Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo X del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 26. (Nuove indagini della Commissione inquirente)
Prima che sia esaurita la discussione generale, cinquanta membri del Parlamento possono chiedere che venga dato incarico alla Commissione inquirente di compiere ulteriori indagini assegnando un congruo termine.
Il Parlamento delibera sulla richiesta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

ART. 27. (Deliberazione di messa in stato d'accusa)
Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione quando queste propongono la messa in stato d'accusa.
Se le conclusioni della Commissione propongono il non doversi procedere, viene posto in votazione l'ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa.
Sulle conclusioni della Commissione che propongono la messa in stato d'accusa e sull'ordine del giorno previsto dal comma precedente non è consentita la presentazione di emendamenti né di ordini del giorno.
La votazione ha luogo a scrutinio segreto e può essere disposta per parti separate.
La deliberazione di messa in stato d'accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti dei Parlamento.

ART. 28. (Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte Costituzionale)
Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte Costituzionale, unitamente alla relazione della Commissione inquirente e agli atti e documenti del procedimento.
Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 18 della legge.

ART. 29. (Divieto di rinvii)
Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 30. (Ripartizione delle spese tra le due Camere)
Le spese per il funzionamento della Commissione inquirente sono ripartite a metà tra le due Camere.