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Legislatura III

Riferimenti normativi

Legge 24 dicembre 1959, n. 1153, Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari
Legge 26 luglio 1961, n. 713, Delega al Governo per emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari
Legge 16 agosto 1962, n. 1344, Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari
Legge 21 febbraio 1963, n. 305, Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni giudiziarie

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Legge 24 dicembre 1959, n. 1153, Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

Articolo unico
Il termine previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, col quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è prorogato di mesi sei.

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Legge 26 luglio 1961, n. 713, Delega al Governo per emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

Articolo unico
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, già prorogata con legge 24 dicembre 1959, n. 1153, e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

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Legge 16 agosto 1962, n. 1344, Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

Articolo unico
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, rinnovata dalla legge 26 luglio 1961, n. 713, è proposta al 31 dicembre 1962.

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Legge 21 febbraio 1963, n. 305, Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni giudiziarie

Articolo unico
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344, è ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 1963, limitatamente all'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali.