Circoscrizioni territoriali e piante organiche degli uffici giudiziari
Commissione consultiva per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alle circoscrizioni giudiziarie
Sintesi
II legislatura (25 giugno 1953 - 11 giugno 1958)
III legislatura (12 giugno 1958 - 15 maggio 1963)
IV legislatura (16 maggio 1963 - 4 giugno 1968)
La Commissione, composta da 6 senatori e 6 deputati, fu nominata dai Presidenti del Senato e della Camera rispettivamente il 28 e il 12 febbraio 1957.
Per la III legislatura fu nominata alla Camera e al Senato il 25 luglio 1958*.
Presidente: sen. Zelioli Lanzini.
Per la IV legislatura fu nominata al Senato e alla Camera rispettivamente l'8 e il 15 luglio 1963.
Presidente: sen. Zelioli Lanzini, eletto il 15 luglio 1963.
*Nella III legislatura alla Camera la Commissione fu chiamata Commissione consultiva per il parere al Governo sulle norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari
Il disegno di legge Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, presentato dal ministro di Grazia e giustizia Moro di concerto con il ministro del Tesoro Medici, fu presentato al Senato (n. 1537) il 12 giugno 1956. Assegnato alla Commissione Giustizia in sede referente, che l'esaminò e presentò la relativa relazione (n. 1537-A) per l'Assemblea il 20 settembre 1956, fu discusso nelle sedute del 15, del 20 e del 30 novembre e approvato in quest'ultima data. Trasmesso alla Camera (n. 2595) il 4 dicembre, il 17 dello stesso mese fu assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione Giustizia che presentò il giorno seguente la relazione (n. 2595-A) per l'Assemblea la quale, il 21 dicembre, lo discusse e lo approvò definitivamente. Divenne la legge 27 dicembre 1956, n. 1443.
Intervenendo in Senato sul disegno di legge n. 1345, concernente il bilancio del Ministero di Grazia e giustizia, il Ministro guardasigilli Moro, nella seduta pomeridiana del 13 giugno 1956, aveva segnalato la necessità di una migliore utilizzazione dei magistrati sul territorio nazionale nonché la conseguente importanza di una correzione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari. Il giorno precedente aveva a tal fine presentato il disegno di legge di delega al Governo che qui trattiamo. Una limitata revisione delle circoscrizioni giudiziarie avrebbe risposto a criteri di giustizia e di opportunità non solo per adeguare gli uffici giudiziari alla mutata situazione post bellica del Paese (le circoscrizioni territoriali esistenti nel 1956 risalivano al 1941, stabilite con decreto 30 gennaio 1941, n. 12) ma sarebbe stata la conseguenza del cambiamento dell'importanza delle città, anche per l'aumento della popolazione, e, soprattutto, avrebbe attuato una migliore e più razionale distribuzione di tali uffici. Il disegno di legge prevedeva che le modificazioni alle piante organiche non aumentassero l'entità complessiva del personale addetto alla giustizia (sia i magistrati che il personale amministrativo), ma solo una sua redistribuzione, tenuto conto della mole di lavoro di ogni ufficio giudiziario.
Anche al fine di utilizzare il contributo prezioso di tecnici del diritto e di parlamentari, il disegno di legge prevedeva (art. 5) che le modificazioni, sia delle circoscrizioni e sia delle piante organiche, dovessero essere attuate previo il parere di una Commissione mista, composta di sei deputati, sei senatori e sei magistrati, seguendo una procedura seguita più volte nel caso di deleghe al Governo per l'emanazione di nuove discipline legislative in settori particolarmente delicati.
Nella relazione che la Commissione Giustizia del Senato presentò all'Assemblea (n. 1537-A) venne posta la questione se il parere della Commissione dovesse essere vincolante o meno per il Ministro, rimandando in sede di discussione in Assemblea un eventuale chiarimento in merito. Il tema delle funzioni e dei poteri delle Commissioni consultive è rimasto a lungo un aspetto delicato, soprattutto in relazione all'efficacia dell'operato di tali Commissioni; tuttavia, l'articolo 5 del disegno di legge non sollevò particolare discussione in Parlamento e l'articolo venne approvato nella stessa formulazione presentata dal Governo.