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Sotto-sottoserie 4 Riunioni della Commissione centrale per l'impiego (19 luglio 1979 - 2 aprile 1993)

La Commissione è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con l. 12 ago. 1977, n. 675 (art. 26, c. 1), con la denominazione di Commissione centrale per la mobilità della manodopera, avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori in ambito interregionale. La legge prevede inoltre che la Commissione operi attraverso sedi regionali, denominate commissioni regionali per la mobilità. La Commissione centrale è costituita con d.m. 24 apr. 1978, reg. alla Corte dei conti il 26 apr. 1978.
Il d.l. 6 lug. 1978, n. 351, art. 3 bis, convertito in legge 4 ago. 1978, n. 479, dispone che la Commissione per la mobilità assuma la denominazione di Commissione centrale per l'impiego. Spetta alla Commissione determinare, tenuto conto della programmazione economica nazionale, le linee guida e i criteri di attuazione delle politiche attive per l'impiego, con particolare riferimento ai problemi inerenti la qualificazione e riqualificazione professionale, l'occupazione giovanile, l'istituzione di osservatori sulle dinamiche del mercato del lavoro, l'attuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, la raccolta di dati e informazioni. Il c. 4, che stabilisce la composizione della Commissione, prevede che ne facciano parte, oltre ai rappresentanti istituzionali, quattro rappresentanti dei datori di lavoro, quattro dei lavoratori, uno dei dirigenti d'azienda, uno dei coltivatori diretti, uno degli artigiani, uno dei commercianti e uno del movimento cooperativo, tutti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Sempre l'art. 3 bis stabilisce inoltre come nuova denominazione delle sedi regionali quella di commissioni regionali per l'impiego. Loro scopo precipuo resta quello della gestione della mobilità dei lavoratori in ambito interregionale ma il decreto estende i loro compiti alla "gestione dell'occupazione tutta nei rispettivi ambiti territoriali", stabilendo che "svolgono, nel proprio ambito territoriale, i compiti attribuiti [...] alla Commissione centrale", secondo le linee da questa indicate. Inoltre, sempre sulla base delle direttive che provengono loro dal centro e tenuto conto della dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro e del quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, determinano, entro il 30 luglio di ogni anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. Per adempiere a tali compiti le commissioni regionali devono necessariamente, e la legge le autorizza a farlo, organizzare studi e rilevazioni sistematiche del mercato del lavoro. La legge disciplina inoltre i rapporti con le altre strutture interessate ai medesimi problemi: è previsto, come pure dalla legge n. 675/1977, un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e un raccordo con l'ente regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza di quest'ultima. Il collegamento con la Commissione centrale è realizzato attraverso l'invio di relazioni annuali sull'attività svolta e la previsione espressa di una riunione almeno annuale di ogni commissione, sotto la presidenza del ministro del Lavoro e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica del lavoro, finalizzata all'impostazione generale del programma di attività e delle iniziative proposte dalle commissioni stesse. Alle commissioni sono infine attribuiti poteri decisionali in materia di cassa integrazione guadagno ordinaria, è prevista la consultazione per la gestione della cassa integrazione guadagni straordinaria,
La Commissione centrale è costituita con d.m. 19 lug. 1979, che all'art. 1 revoca il d.m. 24 apr. 1978. Il decreto definisce, nella premessa, i criteri che hanno sovrinteso alla individuazione delle organizzazioni deputate alla designazione dei rappresentanti delle categorie produttive, riferibili alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni stesse, all'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, alla loro partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e alla partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro. Sulla base dei risultati delle valutazioni effettuate tenuto conto dei criteri sopra descritti, sono designate per l'elezione dei rappresentanti le seguenti organizzazioni: per i lavoratori dipendenti la Cgil, la Cisl e la Uil; per i dirigenti d'azienda la Confederazione italiana dirigenti d'azienda; per i datori di lavoro la Confindustria, l'Associazione sindacale Intersind, l'Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale, la Confederazione generale dell'agricoltura italiana e la Confederazione italiana della piccola e media industria; per i coltivatori diretti la Confederazione nazionale coltivatori diretti; per i commercianti la Confederazione italiana generale del commercio e del turismo; per il movimento cooperativo la Confederazione cooperative italiane.
L'art 2 stabilisce che la Commissione è presieduta dal ministro del Lavoro e vede tra i suoi membri, oltre ai delegati delle organizzazioni di categoria (otto rappresentanti dei lavoratori, uno dei dirigenti d'azienda, quattro dei datori di lavoro, uno dei coltivatori diretti, uno degli artigiani, uno dei commercianti e uno del movimento cooperativo), nove funzionari ministeriali e cinque rappresentanti per le regioni Abruzzo, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia.
La Commissione cessa il 27 gen. 1987 ed è nuovamente costituita con d.m. 27 luglio 1988. Il decreto prevede tra i membri della Commissione anche un rappresentante della Confederazione generale dell'artigianato e due consiglieri per l'attuazione dei principi di parità tra uomo e donna in materia di lavoro, con voto consultivo. Stabilisce inoltre che il rappresentante del movimento cooperativo sia designato con la partecipazione della Lega nazionale cooperative e mutue e dell'Associazione generale cooperative italiane.
Un nuovo decreto costitutivo è emanato il 22 apr. 1992, lasciando inalterata la sua composizione.

I fascicoli riguardano l'attività del rappresentante eletto dalla Uil nella Commissione. Contengono le lettere di convocazione, materiali di lavoro e i verbali delle riunioni precedenti per l'approvazione.

Descrizione

fascc. 36

Enti

Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Commissione centrale per l'impiego Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Commissione centrale per la mobilità della manodopera Corte dei conti Confederazione generale italiana del lavoro Confederazione italiana sindacati lavoratori Confederazione italiana dirigenti d'azienda Confederazione generale dell'industria italiana Associazione sindacale Intersind Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale Confederazione generale dell'agricoltura italiana Confederazione italiana della piccola e media industria Confederazione nazionale coltivatori diretti Confederazione italiana generale del commercio e del turismo Confederazione cooperative italiane Confederazione generale imprese artigiane Lega nazionale cooperative e mutue Associazione generale cooperative italiane

Luoghi

Abruzzo Campania Lombardia Puglia Sicilia

Segnatura archivistica

Unione italiana del lavoro, 1.4.3.4

Unione italiana del lavoro

1944 - 1998 in prevalenza docc. da metà anni '70 ai primi anni '90 del '900; con docc. fino al 2004

voll. 318, regg. 76, fascc. 2281, bb. 509; metri lineari 11 di volumi a stampa; audiovisivi 300; manifesti, volantini, locandine e tessere 475

- Guida all'Archivio storico dell'Unione italiana del lavoro, a cura di Marco Grispigni e Nicola Pastina per Memoria s.r.l., Roma, 2000. - La presente base dati è il frutto del lavoro di schedatura e ordinamento svolto da Nicola Pastina (coordinatore) e Roberta Sibbio per Memoria srl.

ricerca libera