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subfondo 1 Alta corte di giustizia (1866 - 1948)

Lo Statuto albertino riconosceva al Senato funzioni giudiziarie in alcune materie specifiche. L'art. 36 dello Statuto stabiliva infatti: «Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità». Il Senato era l'unico competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri; nessun senatore poteva essere arrestato, tranne che in caso di flagranza di reato, se non per ordine del Senato stesso (art. 37). La Camera dei deputati aveva il diritto di accusare i ministri del re e di tradurli dinanzi all'Alta corte di giustizia (art. 47). Il Senato fu costituito per la prima volta in Alta corte di giustizia nel 1866 per il processo contro l'ammiraglio Persano, nominato senatore l'8 ottobre 1865. In quell'occasione «nacque il primo embrione di regolamento giudiziario, formulato in 18 articoli e votato nella seduta segreta dell'Alta Corte di giustizia del 23 ottobre [1866]»; tale regolamento è conservato nelle carte del processo Persano, insieme ai processi verbali del Senato riunito in Alta corte di giustizia. A conclusione del processo, come riportato nella Relazione della Commissione nominata dal Presidente per mandato del Senato composta dei senatori Tajani, presidente e relatore, Borgnini, Canonico, Caselli, Giorgi, Pagano e Saredo per riferire sulle riforme occorrenti al regolamento giudiziario del Senato, presentata il 27 maggio 1900 (Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, Leg. 20, 3ª sessione, 1899-1900, doc. V, p. 1), «seguì nel 1868, accompagnato dalla relazione del senatore Vigliani, un vero progetto di regolamento in 37 articoli, il quale fu discusso per circa due anni, in sedute saltuarie». Nella tornata del 7 maggio 1870 fu approvato il Regolamento giudiziario: il Senato, riunito in Comitato segreto, «riceveva comunicazione del Reale Decreto menzionato nell'articolo 36 [ndr] dello Statuto, e del Messaggio della Camera nel caso di accusa portata da essa». Con un'ordinanza successiva il Senato si dichiarava costituito in Alta corte di giustizia e statuiva la sua competenza (art. 1). Il Regolamento giudiziario era suddiviso in cinque titoli, "Della Istruzione", "Dei provvedimenti della Commissione d'istruzione dopo compiuta l'istruttoria del processo", "Dell'accusa", "Del giudizio"; il titolo V, "Disposizioni generali", attribuiva al direttore capo dell'Ufficio di segreteria le funzioni di cancelliere presso l'Alta corte. Era prevista la nomina di una Commissione d'istruzione, composta dal presidente e da sei senatori (art. 1), alla quale erano rimessi «gli atti e i documenti di procedura e tutti gli elementi di prova che siano pervenuti alla Presidenza dell'Alta Corte» (art. 6). La Commissione doveva comunicare tali atti al pubblico ministero e procedere all'istruttoria (art. 6) ed era investita di tutte le funzioni attribuite dal codice di procedura penale al giudice istruttore, compreso il rilascio del mandato di cattura (art. 7). La Commissione riferiva inoltre «il risultato dell'istruttoria all'Alta Corte in Camera di Consiglio»; la quale deliberava emettendo una sentenza di accusa (artt. 19 e 20). La sentenza definitiva, emessa dal Senato riunito in Alta corte con due votazioni per appello nominale, in cui i senatori avevano la facoltà di esprimere brevemente i motivi del voto (art. 28), veniva letta dal presidente in pubblica udienza e notificata all'accusato dal cancelliere (art. 34). Il Regolamento giudiziario non ebbe sostanziali modifiche fino al 1900, quando fu approvato il nuovo. Nel caso di procedimenti per crimini di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato, il Senato costituito in Alta corte di giustizia poteva nominare una Commissione istruttoria ad hoc, composta di sei senatori, oltre che di due supplenti, presieduta da un vicepresidente (art. 1) o delegare tale nomina al presidente (art. 1). L'istruzione del procedimento penale poteva anche essere affidata anche alla Commissione istruttoria permanente (art. 1) per le imputazioni di reato contro senatori (art. 37 dello Statuto albertino). Tale Commissione si componeva di sei membri ordinari e otto supplenti, era presieduta dal presidente del Senato o da un vicepresidente da lui delegato (art. 5). La nomina della Commissione istruttoria permanente poteva essere delegata al presidente e avveniva all'inizio della legislatura (art. 5); la Commissione era convocata dal presidente del Senato quando giungeva una querela o una denuncia contro un senatore (art. 4) in base all'art. 37 dello Statuto (reati dei senatori). Nel caso di procedimenti penali contro ministri, la Commissione d'istruzione non fu più prevista (art. 2) poiché, come spiega la Relazione della commissione del 27 maggio 1900, «può non essere necessaria la nomina della Commissione d'istruzione, poiché deve presumersi che la Camera dei deputati abbia fatta una completa raccolta di prove, prima di pronunciare l'accusa contro un ministro del Re». Tra il 1901 e il 1923 si segnalano poche modifiche al regolamento giudiziario. Con l'articolo unico della legge 6 dicembre 1928, n. 2710, fu stabilito che le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto «per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri» fossero esercitate da una commissione presieduta dal presidente del Senato e composta di sessanta senatori (trenta come giudici effettivi e trenta come giudici supplenti), nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione. Il regolamento giudiziario, approvato il 17 dicembre 1929, recepì la norma sulla Commissione dei sessanta o Commissione dell'Alta corte di giustizia. Il regolamento giudiziario del 1929 stabiliva gli organi giudiziari del Senato: oltre alla Commissione d'istruzione, alla Commissione di accusa e all'Alta corte di giustizia, era prevista la Commissione dell'Alta corte di giustizia (che era la commissione dei sessanta prevista dalla legge e che all'articolo 1 del regolamento giudiziario del 1931 fu chiamata Commissione per il giudizio). I processi relativi a reati di alto tradimento e contro la sicurezza dello Stato (art. 36 dello Statuto) furono affidati alle commissioni permanenti d'istruzione e d'accusa (art. 41). La Commissione d'istruzione aveva competenza per le cause relative a contravvenzioni dei senatori (art. 40). Nella tornata del 12 dicembre 1931 furono approvate modifiche in riferimento al nuovo codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, «Approvazione del testo definitivo del Codice di procedura penale» (Codice Rocco). Nella tornata del 20 dicembre 1939, fu nominata una Commissione speciale, con l'incarico di apportare modifiche al regolamento giudiziario, che concluse i lavori l'anno successivo, con una relazione che illustrava le principali innovazioni (Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, legislatura 30ª, doc. VII, Relazione della Commissione speciale composta del Presidente del Senato Giacomo Suardo e dei Senatori Berio, Giuseppe Francesco Ferrari, Gino Gasperini, Salvatore Gatti, Raimondi, Scavonetti e Facchinetti, relatore, comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1939-XVIII - Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato. La Commissione di accusa fu abolita e fu istituita una Commissione d'appello (art. 1), nominata dal presidente del Senato al principio di ogni legislatura e composta da sette membri effettivi e di dieci supplenti; tra gli effettivi il presidente del Senato sceglieva il presidente della commissione (art. 22), con «la competenza già attribuita alla Commissione di accusa, di conoscere dell'appello dell'imputato e di quello del Ministero Pubblico contro le ordinanze della Commissione d'istruzione che abbiano provveduto sulla domanda di libertà provvisoria, sull'appello dell'imputato prosciolto per insufficienza di prove, e sull'appello del Ministero Pubblico contro le sentenze di proscioglimento pronunziate in sede istruttoria» (Senato del Regno, Atti parlamentari, Documenti, Leg. 30ª, Relazione, cit., p. 2). La nomina dei componenti della Commissione d'istruzione (art. 7) e di quella per il giudizio (art. 26) fu attribuita al presidente del Senato. Il numero dei componenti della Commissione d'istruzione fu portato a cinque effettivi e dieci supplenti (art. 7).

Storia archivistica

Nel processo verbale del Consiglio di Presidenza del 21 marzo 1876, nella parte sulla tenuta della corrispondenza e del protocollo generale, il questore Spinola affermava che «laddove la corrispondenza che si riferisce agli atti propri del Senato come Corpo Politico e come Alta Corte, si tiene direttamente dalla Segreteria».
Con le modifiche nella tornata del Senato del 22 febbraio 1900 «la custodia dell'archivio degli stampati del Senato e degli atti dell'alta Corte di giustizia ed il deposito della corrispondenza del proprio ufficio esaurita, non che di tutti gli atti, leggi, emendamenti, petizioni e proposte d'ogni genere che gli sono pervenuti durante la sessione» fu trasferita dal bibliotecario-archivista al direttore della Segreteria (art. 114 del regolamento del Senato).
Il Regolamento interno degli uffici e del personale il 5 luglio 1929 introduceva all'art. 3 un'innovazione riguardo alla tenuta degli atti: «Il Segretario Generale adempie le funzioni di Cancelliere per gli atti di stato civile della Reale Famiglia: custodisce una copia dei registri degli atti stessi, prepara tali atti e ne cura la trascrizione». Il regolamento interno del 1929 prevedeva inoltre che il cancelliere dell'Alta corte di giustizia fosse il segretario generale (art. 3): la custodia degli atti diventava competenza dell'Ufficio degli Studi legislativi e dell'Alta corte.
Nella serie "Atti" del subfondo dell'Alta corte di giustizia si conservano importanti informazioni relative alla tenuta delle carte, come il verbale di consegna dell'archivio da parte del direttore della Cancelleria Luigi Fontana al segretario generale Annibale Alberti datato 13 luglio 1929, e le relazioni del cav. Giovanni Minnucci al segretario generale Domenico Galante, che consentono di ricostruire almeno parzialmente la storia dell'archivio per gli anni tra il 1940 e il 1945 circa.
Minnucci scriveva a Galante il 26 luglio 1941: «Con la vostra assunzione delle funzioni di C. Cancelliere dell'Alta Corte, nel luglio 1940 XVIII disponeste anche per l'accertamento della consistenza degli atti del relativo archivio». Il 26 novembre [1940] fu redatto un «elenco inventario» da cui risultavano le mancanze e approvato dal segretario generale. Nella lettera sono conservate informazioni anche sull'origine di alcune serie documentarie conservate nell'archivio dell'Alta corte di giustizia. Si dichiara ad esempio che si era sentita la «necessità di provvedere alla conservazione separata in volumi, delle sentenze per il periodo 1867-1929, come i regolamenti giudiziari prescrivono, mentre tale disposizione è stata applicata soltanto per quelle pronunciate dal 1930 in poi». Secondo le indicazioni presenti nella lettera i nuovi volumi delle sentenze dovevano essere forniti di indici alfabetici, oltre che cronologici. La numerazione dei fascicoli era indipendente da quella processuale.
Con lettera successiva del 21 ottobre 1941, Minnucci inviò a Galante la relazione conclusiva sui lavori di riordinamento dell'archivio dell'Alta corte di giustizia: «Con altra mia relazione del 26 luglio 1941 XIX ebbi già ad esporvi quanto si era compiuto a quella data, in ordine alla sistemazione dell'archivio e dei servizi tutti di cancelleria. Aderendo alla Vostra richiesta di completare quella relazione a sistemazione avvenuta, posso assicurarVi che essa si è svolta nel modo seguente».
Nella relazione di Minnucci sono confermate anche le modalità di conservazione delle sentenze che, in occasione del riordinamento, furono estratte dai fascicoli processuali in cui erano originariamente conservate («da ognuno dei fascicoli processuali si sono tolte tutte le decisioni suddette»). Le sentenze furono poi raccolte in volumi e per ognuno di essi furono compilati due indici cronologico ed alfabetico. L'elenco inventario compilato nel novembre 1940 è conservato nella medesima busta.
Altre fonti d'archivio riguardano le complesse vicende del trasferimento, dopo l'8 settembre 1943, dei documenti nell'Italia settentrionale.
Con lettera del 22 dicembre 1943 il sottosegretario di Stato presso la Rsi Barracu scriveva che Elio Turola, delegato della Presidenza del consiglio dei ministri della Rsi avrebbe avuto «l'incarico di organizzare ed effettuare il trasferimento da Roma ad altra sede dell'Alta Italia dell'Archivio e di tutti gli atti e documenti del soppresso Senato e del personale che chiederà di rimanere in servizio». In una lettera del 4 maggio 1945 il presidente del Senato Della Torretta informava la Presidenza del consiglio dei ministri sul recupero dei documenti trasferiti al Nord: «Il Senato del Regno [...] riuscì, grazie agli accorgimenti ed all'ostruzionismo dell'Amministrazione, a salvare quasi tutto il materiale e gli atti e documenti, che il Commissario - secondo gli ordini della pseudo Presidenza del Consiglio di allora - voleva fossero trasferiti al Nord [...] il Commissario ing. Turola si fece subito consegnare i sette registri originali contenenti gli Atti dello Stato Civile della Reale Famiglia, nonché gli incarti di 357 procedimenti esauriti e di 3 procedimenti pendenti innanzi all'Alta Corte, insieme ad altri atti e documenti vari. Tali atti furono avviati a Venezia dove sembra siano stati depositati presso l'Archivio di Stato, da cui sarebbero poi stati trasferiti a Brescia». Nella lettera il presidente Della Torretta rivolgeva pertanto viva preghiera alla Presidenza del Consiglio perché impartisse «le opportune disposizioni cautelari per il possibile rintraccio e recupero degli atti e dei materiali sopra indicati di proprietà del Senato».
Un'altra lettera del 7 maggio 1945, firmata dal direttore capo ufficio della Camera dei deputati, Giorgio Bosco, e indirizzata alla Presidenza del Senato del Regno testimonia che furono trasferiti a Venezia «una parte degli atti del Senato, segnatamente i fascicoli processuali dell'Alta Corte, gli Atti di Stato Civile della Casa Reale ed altri di valore storico». Era omessa la descrizione di tali Atti, in quanto
l'elenco della documentazione era presso la Presidenza del Senato».
Per la ricostruzione della storia del trasferimento si ricorda anche il verbale del 19 maggio 1944 da cui risulta che il commissario per la gestione straordinaria della Camera dei fasci e delle corporazioni e per il Senato Bosco chiedeva alla Direzione dell'Archivio di Stato di Venezia e per essa al direttore capo e soprintendente archivistico delle Venezie «di accettare in consegna, a titolo di deposito temporaneo da valere limitatamente al periodo di guerra, n. 42 casse contenenti materiale documentario di valore storico dei due rami del Parlamento». Nello stesso verbale si dichiarava «che in data odierna sono state consegnate dall'Amministrazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato n. 35 (diconsi trentacinque) casse di documenti delle due assemblee. Si ripete 35 (trentacinque) casse e non già 42 (quarantadue) come precedentemente stabilito». Tali casse «non sono state accompagnate da alcun elenco né di consistenza né descrittivo del materiale in esse contenute, trattandosi di semplice custodia temporanea di atti, per fini di protezione antiaerea». Di queste 42 casse 16 erano state consegnate a Venezia dal Senato e contenevano i fascicoli dell'Alta corte di giustizia. Si segnala anche, sulla restituzione dei documenti al Senato del Regno nel 1945, una lettera scritta da Giorgio Bosco, presente a Venezia l'11 giugno 1945 e indirizzata al segretario generale del Senato Galante: «approfitto di un automezzo in partenza domani per affidare la presente al Commesso della Camera Fulvio Santoni che accompagnerà a Roma un autocarro contenente atti e materiali della Camera. Tale autocarro avrebbe dovuto trasportare anche le casse del Senato contenenti gli atti dell'A[lta] C[orte]. e quelli relativi allo Stato civile della Real Casa. Senonché il Sovraintendente agli Archivi di Stato con il quale avevo redatto il verbale di consegna mi ha comunicato per telefono [ ... ] che anche per disposizione di un Ispettore giunto da Roma sarebbe stata posta una specie di fermo su tali casse delle quali peraltro essi ignorano ufficialmente il contenuto. Egli avrebbe suggerito di fare pervenire una richiesta di codesta Presidenza intesa a fare restituire a me o a che codesta Presidenza riterrà più conveniente quanto io consegnai per la temporanea custodia al predetto Archivio di Stato».
Il 12 giugno 1945 il presidente Della Torretta richiedeva alla sottocommissione alleata che fosse messo a disposizione un posto sul primo aereo per Venezia per il cancelliere capo addetto all'Alta corte di giustizia Giovanni Minnucci. Nella lettera il presidente Della Torretta evidenziava «l'urgente necessità» dell'Alta corte di giustizia di «rientrare in possesso dei procedimenti penali pendenti e di altri atti, trasferiti a Venezia nel gennaio 1944, per disposizione dello pseudo governo repubblicano. Poiché in questi giorni un automezzo della Camera dei Deputati dovrà a Venezia provvedere anche al carico di tali atti, è necessario che il funzionario delegato dal Senato per il ritiro presenzi in tempo al carico stesso e possa pertanto raggiungere con un mezzo celere la detta sede». La restituzione degli atti avvenne probabilmente proprio tra il 12 giugno 1945 e il 10 luglio 1945.

Bibliografia

Si segnala come fonte complessiva per lo studio dell'evoluzione dei regolamenti giudiziari del Senato il fascicolo "Regolamenti preparatori dal 1858 al 1940" del subfondo 1. "Alta corte di giustizia", la cui produzione è attribuibile al direttore degli Uffici legislativi Renato Cerciello e al cancelliere dell'Alta corte di giustizia Domenico Sestito (ASSR, Senato del Regno, UACG, Usl, VI, 4).

Descrizione

bb. 460 circa, 9 voll. 14 regg., rub. 1

Segnatura archivistica

ASSR, Ufficio dell'Alta corte di giustizia e degli studi legislativi, 1

Ufficio dell'Alta corte di giustizia e degli studi legislativi

1866 - 1948

buste 500 circa, 9 volumi, 14 registri, 1 rubrica

Consultabile presso la Sala studio dell'Archivio storico. Strumenti di ricerca parziali.

Il fascicolo processuale intestato a Emilio De Bono è stato descritto analiticamente ed è consultabile online, con la documentazione scansionata e associata. Per l'accesso diretto clicca qui

Digitalizzazione della documentazione a cura dei militari del Nucleo speciale commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri assegnati all'Archivio storico.

ricerca libera